La diversa destinazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato è una attività criminosa punita con la reclusione

di: Dott. Antonio Fortarezza
Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio e diritto penale dell’economia, presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Odcec di Milano e componente della Commissione Antiriciclaggio del Cndcec.

Le recenti attività ispettive sui finanziamenti garantiti dallo Stato erogati alle imprese, anche a seguito dell’emergenza sanitaria, hanno fatto emergere diversi comportamenti illeciti che prevedono misure sanzionatorie particolarmente critiche, che ovviamente devono essere anche attentamente valutati ai fini degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti all’art. 35 del D.lgs. 231/2007.

Per quanto concerne i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, nel corso dell’anno 2020 con il Decreto Liquidità, il Governo ha introdotto diverse misure di sostegno finanziario finalizzate a fornire alle imprese la provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a intraprendere piani di ristrutturazione industriale e produttiva.

Trattasi in particolare di interventi finanziari destinati a specifiche finalità imprenditoriali, su cui tra l’altro gli operatori bancari hanno l’obbligo nell’ambito della loro normale operatività di effettuare una apposita istruttoria di “scopo”, anche ma non solo, al fine di scongiurare l’eventuale penale responsabilità prevista all’art. 137, comma 2, del TUB nei casi in cui omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente il finanziamento.

Basta solo porre in evidenza che l’Unità di Informazione Finanziaria con uno specifico provvedimento del 16/04/2020 ha allertato il sistema economico evidenziando senza mezzi termini, la concreta minaccia di abusi nell’ambito dei finanziamenti con garanzie dello Stato, delineando sia in fase di accesso al credito che nella fase dell’utilizzo una serie di attenzioni da parte degli operatori economici.

In effetti la materia degli abusi e delle frodi nell’ambito degli interventi dello Stato ha un perimetro di punibilità penale molto vasto, poichè i delitti configurabili possono essere quelli di mendacio bancario (previsti all’art. 137, comma 1-bis del TUB), quelli di falso (previsti all’art. 483 CP), nonché i delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (previsti art 640 comma 2 e all’art 640-bis del CP) e di indebite percezioni a danno dello Stato (previsti all’art. 316-ter del CP).

In aggiunta alle specifiche disposizioni sanzionatorie delle condotte sopra delineate, è necessario chiarire che tutti i delitti richiamati, sono reati presupposti al riciclaggio previsto all’art. 640-bis CP, punito con la reclusione fino a 12 anni oltre che attività criminose ai fini degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti all’art. 35 del D.lgs. 231/2007, la cui violazione per i destinatari può comportare sanzioni amministrative fino a un milione di euro.

Ma i reati di cui sopra, nell’ambito dell’abuso degli interventi dello Stato, non colpiscono soltanto gli autori materiali di tali condotte, ma anche tutti quei soggetti che a vario titolo, essendo consapevoli della condotta criminale, concorrono nel supporto a qualunque titolo o nella realizzazione del disegno criminoso. Si pensi a titolo di esempio alla impiegata dell’imprenditore che essendo consapevole della condotta illecita del proprio datore di lavoro, supporti lo stesso nella falsificazione, manipolazione o alterazione della documentazione contabile o amministrativa. Oppure sempre a titolo di esempio, nell’ambito dei servizi alle imprese, anche di natura professionale, a quei casi in cui il soggetto che eroga magari servizi di assistenza, sia ben consapevole del comportamento illecito del cliente (sia esso consumato nella fase istruttoria o nella fase di destinazione dei fondi) e nonostante ciò, lo aiuti a consumare o ad integrare le ipotesi di delitto sopra evidenziate.

Si ricorda che i finanziamenti Covid-19 previsti nel corso dell’anno 2020 garantiti dallo Stato, tra l’altro prevedevano da parte dei soggetti richiedenti, la sussistenza di determinati requisiti, da dichiararsi mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

E precisamente oltre alla condizione che l’attività dell’impresa a causa dell’emergenza epidemiologica era stata interrotta o limitata, era necessario dichiarare le ulteriori condizioni:

  • che i bilanci i dati aziendali e le informazioni economico finanziarie da fornire alla banca fossero veritieri e completi;
  • che il finanziamento è richiesto con lo scopo di sostenere finanziariamente i costi del personale, gli investimenti nel capitale fisso o gli investimenti nel capitale circolante dell’impresa.

Ora è facilmente immaginabile che laddove ad esempio l’impresa richiedente abbia presentato alla banca dati non veri o peggio falsi, oppure abbia ricevuto il finanziamento garantito dallo Stato ed in tutto o in parte non lo abbia destinato agli scopi disegnati dal legislatore, le conseguenze a seconda dei casi sono sanzionate con misure detentive che prevedono la reclusione oltre che ulteriori misure come la confisca, il sequestro o nei casi di responsabilità amministrativa dell’ente, previsti dal D.lgs. 231/2001, l’esclusione e/o la revoca da altre agevolazioni e benefici, anche tributari.

Si ricorda che la materia di cui si discute è affidata alle attività ispettive e di controllo dei reparti della Guardia di Finanza, dislocati sul territorio.

A tal proposito si legge in un comunicato (fonte www.gdf.it) che i militari della Guardia di Finanza, al termine di un’attività di controllo in materia di prestiti COVID-19 coperti da garanzia dello Stato (previsti dal D.L n. 23 del 2020), hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, nei confronti di un imprenditore, per l’ipotesi di malversazione ai danni dello Stato (prevista all’art. 316-bis CP) per aver utilizzato parte del finanziamento ricevuto non al fine di sostenere l’impresa ma per estinguere un precedente prestito acceso per necessità personali (nel caso dell’indagine per l’acquisto di mobili per la propria abitazione).

Il decreto per il sequestro preventivo, è stato emesso a seguito di una attività ispettiva che ha evidenziato e permesso di appurare che l’imprenditore, a fronte della percezione di euro 25.000 a titolo di finanziamento garantito dallo Stato, ne aveva utilizzati 8.000 euro per finalità diverse dal sostegno del personale dipendente, per gli investimenti o per il capitale circolante.

Nel comunicato della Guardia di Finanza si legge che in esito agli approfondimenti svolti dai militari, finalizzati al controllo per garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche, l’imprenditore è stato deferito per la commissione del reato di cui all’art. 316-bis C.P (Malversazione a danno dello Stato) alla Procura della Repubblica, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale un provvedimento di sequestro preventivo pari alle somme distratte.

Pertanto, trattandosi di interventi pubblici finalizzati a dare respiro e risorse finanziarie ai casi in cui il bisogno è effettivo, e non ad imprenditori che con tali risorse alimentino fabbisogni personali o per finalità diverse da quelle volute dall’ordinamento, è opportuno che tutte le parti coinvolte nei processi di cui sopra si adoperino nei limiti delle proprie funzioni, alla prevenzione del danno erariale e quindi ad impedire ogni abuso nell’allocazione delle risorse della collettività.

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