Titolare effettivo: le novità che contano non sono novità

di: Dott. Cesare Montagna
Responsabile coordinamento normativo Ateneos Centro Studi Antiriciclaggio. Esperto e consulente in normativa antiriciclaggio e presidi organizzativi per i professionisti. Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano. Relatore ad oltre 200 seminari e convegni in materia di antiriciclaggio. Autore di articoli di approfondimento in materia di diritto penale dell’economia. Laurea in Politica ed Integrazione Europea presso l’Università degli Studi di Padova e laurea specialistica in Relazioni Internazionali presso Università Unicusano Roma.

In attesa di concentrarci sull’inevitabile trambusto che nell’ambito della normativa antiriciclaggio si scatenerà alla luce delle recenti evoluzioni sull’istituzione di un Registro dei Titolari Effettivi in Italia, è bene però fare prima il punto su ciò che invece la norma abbia già definito da tempo sul tema, permettendo così di presentarsi pronti quando l’adempimento diverrà operativo a tutti gli effetti.

Ci si perdoni innanzitutto se non partecipiamo attivamente al bailamme di indiscrezioni sorte in virtù del parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto attuativo relativo al suddetto Registro poiché abbiamo il vizio di voler parlare di costrutti normativi senza utilizzare forme ipotetiche o condizionali di sorta e riteniamo senza dubbio più utile definire e riprendere in mano quegli aspetti che, ratione temporis, ci stanno conducendo al Registro medesimo.

Pertanto, come prima indicazione di sorta, è bene prendere in analisi la figura stessa del Titolare Effettivo, quantomeno su un piano ideale, così da comprendere con cosa si abbia davvero a che fare.

Sono passati diversi anni dall’adozione della figura del titolare effettivo all’interno della disciplina antiriciclaggio e grazie ad un legislatore alimentato da propositi pratici stante la sua essenzialità sostanziale tutto è sempre più chiaro, e la chiarezza vuol dire rispondere senza incertezze ad alcune domande:

  • quale è la definizione di titolare effettivo?
  • come si identifica il titolare effettivo?
  • quali sono i criteri per individuare il titolare effettivo?

Giova dunque ricordare che il Titolare Effettivo è innanzitutto colui, o coloro a seconda dei casi, nel cui interesse viene resa la prestazione professionale, è colui pertanto che beneficerà della prestazione in ultima istanza.

Prendendo in prestito un’espressione figurata del mondo letterario, il titolare effettivo è da considerarsi come un convitato di pietra, un soggetto che non è necessariamente la persona che si ha davanti nei processi identificativi ma che alla fine della fiera soggiace all’intera prestazione, è il vero dominus della situazione con cui ci si confronta. Adottare come metodo una visione del genere, al netto delle necessarie indicazioni normative richiamate direttamente dall’articolo 20 del D.Lgs. 231/07, permette già di scongiurare visioni cavillose atte a rendere eventualmente il processo di identificazione del Titolare Effettivo un esercizio di aggiramento formale della lucida ratio con cui è stata concepita questa figura dal legislatore nazionale ed internazionale.

Quando però si parla di Registro dei Titolari Effettivi bisogna sottolineare il fatto che si stia parlando di un obbligo in realtà in capo alle società con personalità giuridica, alle persone giuridiche private ed ai trust, pertanto ai clienti dei professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Partendo dunque da questo assunto ci si può domandare quali siano, nella loro completezza, gli obblighi per i clienti in materia di titolare effettivo richiamati con perizia dall’articolo 22 del D.Lgs. 231/07, e ancora, se sia possibile effettivamente parlare unicamente di novità di là da venire o ci sia oramai una storicità con la quale confrontarsi.

La risposta a quest’ultima domanda è dottrinalmente netta perché per quanto la cosa non abbia avuto gli echi che probabilmente avrebbe meritato, bisogna ricordare che già dal 4 luglio 2017 vige per le imprese con personalità giuridica, per le persone giuridiche private e per i trust, l’obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore ai cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

In pratica, tutti si concentrano con cavillose quanto inutili questioni legate al registro dei titolari effettivi ma non tutti sanno che la situazione degli amministratori di società di capitali o di persone giuridiche private, o i trustee nei trust, è molto complicata nel caso in cui ancora oggi fin dal 4 luglio 2017, non hanno osservato l’obbligo di acquisire i dati dei titolari effettivi ed effettuare la conservazione sostitutiva o con marcatura temporale dei relativi dati.

In effetti in questa normativa, per il sesso degli angeli e per i formalismi c’è sempre un’attenzione spasmodica.
Anziché soffermarsi su elementi secondari con il cipiglio di chi vuole burocratizzare una norma di sostanza, che non dimentichiamo mai di ripetere è una norma per professionisti ed operatori perbene, magari avrebbe potuto essere più utile  diffondere la nozione che vede la normativa antiriciclaggio foriera del blocco dei soci di un’impresa che siano stati inerti o si siano rifiutati di fornire le informazioni sui propri titolari effettivi in caso di richiesta dell’amministratore, il quale a propria volta, può essere pesantemente sanzionato in caso di personale inadempienza nel merito o peggio ancora mettere gli organi di controllo delle società in una situazione molto grave.

In tal contesto allora è facile intuire come, pur nella propria fondamentale rilevanza, l’istituzione di un Registro dei Titolari Effettivi non sia altro che il naturale sbocco e la conseguenza di un processo a monte che però vige ormai da tempo nel nostro Ordinamento e non può più essere fonte di sorpresa e inadeguatezza.

Quando l’oramai prossimo Registro dei Titolari Effettivi diventerà pienamente operativo non ci si potrà atteggiare a vergini vestali che non si erano accorte dell’importanza di questa figura e soprattutto del fatto che c’è una norma che obbliga da tempo, ancor prima del Registro stesso, le imprese a ottenere e conservare questa informazione. Anche perchè, i dati per il Registro dei Titolari effettivi, andranno prima di tutto acquisiti dagli amministratori e dai trustee e poi comunicati, e sarebbe meglio ricordare ai destinatari di tale obbligo che la legge prevede delle sanzioni penali nei casi di falsa acquisizione e conservazione dei dati.

E allora bisogna dirlo che la posizione degli amministratori di società di capitali (ma non solo) e dei relativi organi di controllo, in tutte le delibere assembleari assunte dal 4 luglio 2017 senza aver preventivamente acquisito i dati del titolare effettivo potrà avere effetti le cui conseguenze saranno molto delicate.

E’ certamente presto per azzardare alcuna ipotesi ma si può essere facili Cassandre nell’ipotizzare che le tempistiche che verranno fornite per garantire la dichiarazione sui Titolari Effettivi all’interno del Registro non saranno particolarmente dilatate e generose, potendo le autorità contare sull’assunto che sotto un profilo normativo l’iter che avrebbe dovuto portare le imprese ad adeguarsi sia ormai consolidato da anni.

In conclusione, il Registro dei titolari effettivi diventa il paradigma ultimo della rilevanza della figura del Titolare Effettivo, una rilevanza però che ha radice antiche nella logica temporale dell’antiriciclaggio ed è bene che i professionisti e tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, nella consueta opera di servizio ai propri clienti, non si facciano trovare impreparati, sia nell’ambito della capacità di definire operativamente il corretto Titolare Effettivo, sia nell’ambito della confidenza e ideale manipolazione di una disciplina che oramai li vede, piaccia o meno, protagonisti da diversi anni.

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