Curatore fallimentare: comunicazione al Registro dei titolari effettivi delle imprese fallite

di: Dott. Antonio Fortarezza

Dottore commercialista in Milano, Economista d’impresa, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor.
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Con la pubblicazione dell’ultimo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29/09/2023 finalmente, anche in Italia (per ultimi) abbiamo la piena operatività del registro dei titolari effettivi secondo le indicazioni del DM 55 del lontano 11/03/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/05/22.

Pertanto, il termine per la comunicazione del titolare effettivo, per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è stato fissato al prossimo 11/12/2023.

Si ricorda che la comunicazione dei dati al Registro dei Titolari effettivi è un delicatissimo obbligo che incombe a titoli personale agli amministratori di società di capitali, ai fondatori, ai rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.

E per questo motivo non è stata prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista o ad altri intermediari, per cui i soggetti obbligati dovranno adempiere a tale comunicazione in prima persona ovvero condividere ex art. 110 del CP le responsabilità previste dall’art. 495 del CP con gli eventuali compilatori della pratica.

E’ importante evidenziare che per tutte le imprese, persone giuridiche private, trust e mandati fiduciari, come anche per le società di persone che si trasformano in società di capitali dopo successivamente alla data del 9 ottobre 2023 dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

In questi giorni stiamo assistenza ad una produzione di interpretazioni sui criteri previsti all’ art. 20 e all’ art. 22, del D.lgs. 231/2007 che in moltissimi casi sono straordinariamente “novativi” rispetto ai principi giuridici e della dottrina espressi negli ultimi 15 anni sul titolare effettivo.

Uno degli argomenti più interessanti che sono stati affrontati nei mesi che precedevano l’avvio del primo popolamento del registro dei titolari effettivi era legato agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai titolari effettivi che avrebbero avuto  i curatori fallimentari per le imprese dotate di personalità giuridica fallite.

In effetti non era una preoccupazione da poco, anche e soprattutto in considerazione dell’importante questione relativa agli anni precedenti e su cui già nel 2018 mi ero espresso nella direzione che il curatore non fosse il titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio, e su cui immediatamente dopo moltissimi Tribunali italiani si sono espressi nella medesima direzione.

A ben vedere l’art. 3 del DM 55/2022 stabilisce che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 231/2007, ma il curatore di una procedura fallimentare, nonostante abbia precisi obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese in funzione del suo incarico, non è sicuramente l’amministratore della società fallita come individuato dalle disposizioni della norma.

In effetti, in questi giorni, se il Curatore ha provato a comunicare i dati relativi alla titolarità effettiva della società fallita (ovviamente come esecutore della procedura fallimentare) collegandosi all’applicativo Dire si sarà accorto che la Camera di Commercio respinge la comunicazione restituendo in automatico un messaggio di errore in cui si evidenzia che l’intestatario è presente in visura camerale con cariche diverse da quelle amministrative o di controllo ammesse per il presente adempimento (DM 11/03/2022).

La cosa è davvero interessante, poiché nella norma non vi sono esclusioni dall’obbligo di comunicare i dati del titolare effettivo per le imprese dotate di personalità giuridica e quindi al registro dei titolari effettivi interessa molto chi risulta essere il titolare effettivo di una società fallita, ma nel concreto il Curatore diligente è impossibilitato ad effettuare questa comunicazione poiché privo dei requisiti (informatici) per poterla inoltrare.

Che poi, grandi problemi non ve ne sono, poiché il titolare effettivo nelle imprese dotate di personalità  giuridica deve essere individuato secondo le disposizioni previste all’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e questo a prescindere che l’impresa sia fallita o meno.

A questo punto la cosa si fa ancora più interessante, perché sempre in base alle risposte automatiche che il registro delle Imprese sta inoltrando per respingere queste pratiche di comunicazione effettuate legittimamente dai  Curatori, ci si chiede se l’obbligato che andrebbe a genio all’algoritmo informatico sarebbe l’amministratore della società fallita, ma le complicazioni (normative) diventerebbero ancor più evidenti poiché quel soggetto una volta che la società è stata dichiarata fallita è impossibilitato a dare esecuzione ad atti o comunicazioni che infatti vengono eseguiti dal Curatore della società fallita che normalmente esegue moltissime altre comunicazioni al Registro delle Imprese.

In questo momento l’unica Autorità deputata a fornire eventualmente chiarimenti che è il MEF non si è ancora espressa.

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