Antiriciclaggio: le nuove soglie sulle limitazioni all’utilizzo del contante e l’Autorità unica di vigilanza

di: Dott. Salvatore Francaviglia
Ispettore della Guardia di Finanza con pluriennale esperienza nell’esecuzione di attività di controllo antiriciclaggio. Laurea magistrale in economia aziendale, direzione amministrativa e professione Università degli studi di Bergamo. Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche afferenti a tematiche di fiscalità e riciclaggio nazionali ed internazionali.

Lo scorso 20 luglio il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e la Commissaria ai servizi finanziari, l’irlandese Mairead McGuinness, hanno presentato una nuova proposta europea per rafforzare il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fenomeni che, come emerso da uno studio dell’Europol, pesano annualmente più di 1 punto percentuale del PIL comunitario.

Il costante incremento di attività finanziarie sospette e di casi di riciclaggio nel territorio dell’Unione ha reso opportuna una disamina dell’efficacia del quadro legislativo vigente e dell’effettiva operatività del regime AML/CFT comunitario. L’esito di tale analisi ha posto in evidenza plurime debolezze sintetizzabili nei seguenti punti:

  • ricorso eccessivo allo strumento legislativo della direttiva (non direttamente applicabile agli Stati membri che, di contro, devono provvedere al recepimento delle disposizioni ivi riportate) con la inevitabile conseguenza di rendere estremamente frammentari i loro approcci, rallentando vistosamente il processo di convergenza comunitario;
  • assenza di un organismo centrale di coordinamento sia tra le autorità nazionali che tra le Financial Intelligence Unit (FIU), elemento questo che rende più difficoltosa la cooperazione fra tali soggetti, riducendone l’efficacia dell’azione repressiva.

Al fine di porre rimedio alle lacune evidenziate, è stato predisposto un processo di riforme avviato con l’Action Plan del 7 maggio 2020, al cui interno sono state dettate le priorità di intervento, su tutte: il rafforzamento del meccanismo di supporto e coordinamento fra le FIU comunitarie, l’avvio di una supervisione condivisa e la creazione di un codice unico in ambito AML/CFT.

L’ambizioso pacchetto di misure si prefigge gli obiettivi di rafforzare il processo di armonizzazione europea in ambito antiriciclaggio e di modernizzare e proiettare al futuro il vigente regime normativo. Esso si articola nelle seguenti quattro proposte:

  • l’istituzione di una Anti-Money Laundering Authority (AMLA);
  • l’emanazione di un nuovo regolamento contenente regole direttamente applicabili dai Paesi membri, la cui principale innovazione consiste nell’ampliamento del novero dei soggetti obbligati;
  • una nuova direttiva che prenderà il posto della V direttiva AML (direttiva 2015/849), apportando significative modifiche in tema di coordinamento delle autorità nazionali e delle FIU;
  • una modifica del regolamento concernente il trasferimento dei fondi (regolamento 2015/847) al fine prioritario di armonizzare la soglia massima dei trasferimenti di denaro contante.

I vantaggi per i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio saranno plurimi, atteso che: coloro che rientreranno sotto la vigilanza dell’AMLA avranno l’indubbio beneficio di dover interfacciarsi con un’unica autorità; i soggetti che invece resteranno esclusi dalla vigilanza dell’Autorità europea, continueranno ad esser vigilati dalle autorità nazionali, ma potranno, comunque, godere di una legislazione più armonizzata, dei feedback provenienti dal coordinamento fra le FIU, nonché dell’azione della stessa AMLA che, anche attraverso l’emanazione di linee guida per le autorità nazionali proverà ad allineare il loro operato a quello dei migliori performer europei e a diffondere una comune cultura della supervisione.

L’AMLA, che a pieno regime potrà contare su uno staff di 250 unità, agirà su due differenti linee strategiche:

  • dal lato della vigilanza antiriciclaggio, costituirà un nodo integrato di supervisione con il duplice compito di coordinare le autorità nazionali e di vigilare direttamente talune categorie di soggetti obbligati (a tale ultima attività saranno destinati all’incirca i 2/5 dello staff, raggruppati in team integrati di supervisione, secondo un meccanismo già noto in ambito comunitario ed utilizzato per la vigilanza prudenziale nel settore bancario);
  • dal lato del coordinamento delle FIU invece, l’Autorità stabilirà standard di reporting condivisi e finalizzati allo scambio informativo e gestirà la piattaforma online FIU.net.

Due saranno i criteri per individuare i soggetti obbligati direttamente vigilati dall’AMLA:

  • una prima lista, aggiornata ogni tre anni, per garantire un equo sistema di rotazione, conterrà i soggetti obbligati del settore finanziario operativi in un numero significativo di Paesi membri che presentano un elevato livello di rischio di riciclaggio nella maggior parte di questi;
  • un’ulteriore selezione sarà effettuata qualora ci siano indicatori che evidenziano sistematiche carenze nell’adempimento agli obblighi antiriciclaggio e, al contempo, risulti evidente che le autorità nazionali non sono in grado di assumere azioni rapide ed efficaci per gestire determinati rischi secondo gli indirizzi forniti dall’AMLA.

L’esigenza di continua armonizzazione della legislazione antiriciclaggio conduce inevitabilmente alla costituzione di un corpo normativo unico che possa garantire standard uniformi di applicazione delle regole AML su tutto il territorio comunitario. Nel solco di tale processo si insinuano altresì plurimi interventi correttivi alla legislazione vigente atti a modernizzare il complessivo quadro di riferimento in ambito antiriciclaggio.

In primis, vi è l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati, che già include plurimi operatori del settore finanziario (banche, società assicurative, fornitori di servizi di pagamento, società di investimento, etc.) e non finanziario (avvocati, commercialisti, agenti del mercato immobiliare, talune categorie di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, etc.). Tale insieme sarà ulteriormente arricchito con l’introduzione delle seguenti categorie:

  • tutti i fornitori di servizi di crowdfunding;
  • tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale;
  • gli intermediari nel credito ipotecario ed i fornitori di credito al consumo non costituenti istituti finanziari;
  • gli operatori che agiscono per conto di cittadini di Paesi terzi per ottenere un permesso di residenza in un Paese membro.

Novità sono attese anche in relazione all’istituto della titolarità effettiva di società, trust ed altre entità giuridiche. In particolare la proposta prevede:

  • la creazione di regole più armonizzate e dettagliate per ciò che concerne le informazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo e alla corretta redazione dei report finalizzati all’implementazione dei neo introdotti registri dei titolari effettivi, in ossequio ai principi di adeguatezza, accuratezza ed aggiornamento del patrimonio informativo condiviso;
  • l’introduzione dell’obbligo di alimentazione dei suddetti registri anche per le società extra-UE che hanno, a qualsiasi titolo, un collegamento con l’Unione;
  • l’attribuzione di più incisivi poteri di controllo ai soggetti preposti alla gestione dei citati registri.

Ulteriore tema contenuto nella proposta concerne il tema delle criptovalute, la cui centralità emerge non soltanto per la sua estrema attualità, ma anche in quanto le valute virtuali presentano profili di elevato rischio di riciclaggio e sono soggette ad un utilizzo improprio per il perseguimento di propositi criminali, grazie soprattutto allo pseudo-anonimato di cui possono godere i loro fruitori.

La Commissione, tramite l’emanazione della Markets in Crypto Assets Regulation (Regolamento MICA), intende introdurre molteplici strumenti idonei a consentire un maggior controllo da parte delle autorità e a facilitare la compliance degli operatori del mercato delle valute virtuali. Tra gli obiettivi che tale regolamento si prefigge si annoverano:

  • l’introduzione di una licenza rilasciata ai fornitori di servizi inerenti alle criptovalute;
  • l’imposizione di una completa disclosure, in capo a tali soggetti, circa l’identificazione dei mittenti e dei beneficiari delle transazioni, alla stregua di quanto già avviene con i fornitori di servizi di pagamento.

In tema di uso improprio dei mezzi di pagamento per scopi illeciti, necessario appare il riferimento ai trasferimenti di denaro contante, strumento del tutto privo del requisito della tracciabilità. Tale minaccia è già da tempo nota alle istituzioni europee ed ai singoli Paesi membri, e ciò è testimoniato dal fatto che 2/3 degli stessi hanno già imposto, autonomamente, un tetto massimo ai trasferimenti di denaro contante fissato a 10.000 €. La proposta della Commissione è di rendere “strutturale e diffusa” tale soglia massima (con la facoltà, per i Paesi che già si trovano entro tale limite di continuare ad applicare la soglia, più bassa, da loro imposta).

Da ultimo, ulteriore fonte di rischio è rappresentata dalle minacce provenienti dai soggetti residenti in Paesi privi di standard minimi di applicazione della normativa antiriciclaggio. Innanzi a tale pericolo, l’arma più efficace nelle mani delle istituzioni europee consiste nell’attività di listing, ossia la classificazione delle giurisdizioni extra-UE in elenchi, in relazione a cui sono previste contromisure proporzionate per la gestione del rischio di riciclaggio.

Nell’esecuzione di tale attività, la Commissione può effettuare autonome valutazioni ovvero avvalersi delle liste già predisposte dal FATF. Nel secondo caso, due sono le tipologie di liste in cui un Paese può essere inserito:

  • la cd. black list, contenente l’elenco dei Paesi destinatari di un invito, da parte del FATF, ad introdurre adeguate procedure antiriciclaggio;
  • la cd. grey list, contenente invece i Paesi definiti come soggetti a monitoraggio crescente da parte del FATF, attesa la debolezza della compliance che ne connota i regimi antiriciclaggio.

Le conseguenze del listing sono identificabili, in primis, nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica dei clienti provenienti dagli Stati considerati a rischio, commisurate al livello di rischio, cui possono essere aggiunte misure addizionali specifiche per Paese.

Anche con riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio proveniente da Paesi extra-UE, permane il filo conduttore dell’intero progetto di riforma, ossia l’intento di predisporre un approccio armonizzato a livello comunitario, allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno attraverso una protezione uniforme dai rischi esterni. La nuova Autorità giocherà, anche in tale specifico ambito, un ruolo cruciale, occupandosi di monitorare il trend dei rischi finanziari esterni ed adottando linee guida in grado di informare i soggetti obbligati e di orientarne l’operato, nel costante rispetto della normativa antiriciclaggio.

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