Antiriciclaggio: aggiornamento dei paesi ad alto rischio di riciclaggio dal Gafi

Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato – 21 febbraio 2020

Le giurisdizioni sottoposte a un maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.

Quando il GAFI pone una giurisdizione sottoposta a un maggiore monitoraggio, significa che il paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro i termini concordati ed è soggetto a un maggiore monitoraggio.
Questo elenco viene spesso definito esternamente come “elenco grigio”.

Questi elenchi di paesi ad alto rischio individuati dal GAFI, per i destinatari della normativa antiriciclaggio, sono da valutare con grande attenzione per l’organizzazione dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, ed in particolare:

  • Nella valutazione del rischio prevista all’art. 17 del D.Lgs. 231/2007;
  • Nell’adeguata verifica rafforzata prevista all’art. 24 del D.Lgs. 231/2007;
  • In occasione dell’esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica prevista all’art. 29 del D.lgs. 231/2007;
  • Nelle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette prevista all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007;
  • Con riferimento all’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007.

Con queste indicazioni, il GAFI individua elementi di operatività nello sviluppo degli adempimenti antiriciclaggio, che non sono lasciati alla sensibilità e discrezionalità del soggetto destinatario degli obblighi, poichè quei paesi, diventano rilevanti ai fini di una attenta profilatura del rischio, legato all’aspetto geografico, e devono tra l’altro essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:

  • la presenza tra i membri degli organi direttivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la residenza della controparte del cliente, in “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la presenza tra i titolari effettivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la provenienza o la destinazione dei fondi da “paesi terzi ad alto rischio”;

Il GAFI chiede a tali giurisdizioni di completare i piani d’azione concordati in modo rapido e nei tempi proposti.
Il GAFI si compiace del loro impegno e seguirà da vicino i loro progressi e incoraggia i suoi membri a tenere conto delle informazioni presentate di seguito nella loro analisi del rischio.

Il GAFI continua a identificare ulteriori giurisdizioni, su base continuativa, che presentano carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Numerose giurisdizioni non sono state ancora riviste dal GAFI e dal FSRB.

Al 21 febbraio 2020 sono state individuate le seguenti giurisdizioni ad adeguata verifica rafforzata:

Albania
Bahamas
Barbados
Botswana
Cambogia
Ghana
Islanda
Giamaica
Mauritius
Mongolia
Myanmar
Nicaragua
Pakistan
Panama
Siria
Uganda
Yemen
Zimbabwe

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