Antiriciclaggio in assenza del cliente. Ecco la procedura di adeguata verifica tra professionisti.

Alcuni obblighi relativi all’adeguata verifica, si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di un soggetto “terzo” che risulti destinatario della normativa antiriciclaggio e che avendo una prestazione professionale in corso lo abbia già identificato di persona.
Pertanto un professionista, per l’assolvimento dei suoi obblighi di adeguata verifica in assenza del cliente, può demandare ad un soggetto terzo alcune attività per evitare il ripetersi di procedure, fermo restando la sua piena responsabilità  nel caso di ricorso al “terzo”.

Ad esempio:

accept16X16Può capitare che un Commercialista, riceva un incarico da parte di un cliente di un centro elaborazione dati, ed ecco che il CED, a patto e condizione che abbia in corso la prestazione professionale con il cliente, può rilasciare al professionista l’attestazione con alcune informazioni rilevanti per l’adeguata verifica.
accept16X16Potrebbe capitare, ad esempio nel corso di una attività giudiziaria legata ad una separazione tra coniugi in cui vi siano degli immobili, che l’Avvocato A incaricato dal cliente di assisterlo, abbia la necessità di istruire il processo in un tribunale diverso dalla sua città, incaricando altro Avvocato B in quella città. Ecco che l’Avvocato B, potrebbe farsi rilasciare dall’Avvocato A, l’attestazione con alcune informazioni rilevanti per l’adeguata verifica.

In assenza del cliente, il ricorso al terzo è consentito per le seguenti fasi dell’adeguata verifica:

  • identificazione del cliente;
  • identificazione del titolare effettivo;
  • acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale.

L’unica attività per la quale non è consentita l’attestazione del terzo, è quella relativa al controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Ai fini delle presenti indicazioni, rientrano tra i soggetti terzi:

  1. intermediari nazionali di cui all’art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi terzi equivalenti;
  2. enti creditizi e finanziari comunitari;
  3. banche aventi sede legale e amministrativa in paesi terzi che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
  4. professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b) del decreto antiriciclaggio nei confronti di altri professionisti.

Caratteristiche dell’attestazione del soggetto terzo

L’attestazione rilasciata dal terzo al professionista, in assenza del cliente, deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonchè l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
Il professionista che riceve l’attestazione, deve essere certo che sia riconducibile al terzo che l’ha rilasciata (sottoscrizione cartacea, invio con strumenti informatici etc) e non potrà mai essere trasmessa direttamente dal cliente.
Il contenuto dell’attestazione del terzo, dovrà confermare che ha una prestazione professionale in corso e il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, e le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi del cliente, e del titolare effettivo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di identificazione;
  2. l’indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l’accertamento e per la verifica dell’identità;
  3. le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto ai fini dell’adempimento del relativo obbligo.

Come evidenziato sopra, avendo il professionista che si avvale di tale procedura, in assenza del cliente, la piena responsabilità dei relativi obblighi, spetterà a quest’ultimo valutare se le informazioni raccolte dal soggetto terzo siano idonee e sufficienti ai fini dei propri adempimenti di adeguata verifica del cliente, avendo come minimo l’obbligo di verificare se almeno i dati trasmessi corrispondano a quelli individuati sopra.
Nel caso in cui il professionista non ritenga idonei e sufficienti i dati e le informazioni raccolte dal soggetto terzo dovrà provvedere, a seconda dei casi e delle circostanze a:

  • comunicare al soggetto terzo le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate nelle informazioni ricevute;
  • effettuare le necessarie rettifiche o integrazioni;
  • effettuare in via diretta gli obblighi di adeguata verifica;
  • astenersi dal rendere la prestazione professionale e valutare, ricorrendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta;

Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

Per quanto riguarda il controllo di tale procedura da parte della Guardia di finanza, nel caso in cui il professionista abbia delegato al soggetto terzo gli obblighi di adeguata verifica, la stessa si accerterà se:

  • sia stata fornita l’idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dalla legge;
  • in caso positivo, l’attestazione abbia le caratteristiche previste, ed in particolare sia idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti “terzi” verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all’intera “filiera” dei soggetti obbligati.

Dott. Antonio Fortarezza
© Riproduzione riservata

5 commenti
  1. Alessandro Agostini
    Alessandro Agostini dice:

    Salve, il dubbio che sorge è questo: il professionista che riceve l’attestazione dal collega, dopo aver verificato che sia completa veritiera etc..ha “finito”? mi spiego: il prof può conservare l’attestazione ed EVITARE di compilare il suo registro unico e registro prestazioni? atrimenti se deve “ricopiare” i dati dell’attestazione nel suo registro unico e inserire la prestazione che fa nel suo registro prestazioni che senso avrebbe l’art. 29 che dice di “evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica”? che ne pensa ?grazie

    Rispondi
    • admin
      admin dice:

      Il professionista che riceve l’attestazione ex art. 30), e quindi il documento con cui un altro professionista che ha una prestazione professionale in corso con il cliente, fornisce i dati dello stesso, dovrà procedere alla registrazione sul proprio registro dei dati e di quanto necessario. Conserverà nel proprio fascicolo sia l’attestazione ex art. 30) che eventuali altri documenti che potrebbe aver richiesto all’altro professionista, e tra questi il documento d’identità del cliente. La semplificazione e che con l’attestazione ex art. 30) non devi svolgere l’adeguata verifica, ma tutti gli altri obblighi rimangono in capo al professionista che se ne avvale.

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  2. Eleonora
    Eleonora dice:

    Buongiorno, nel caso in cui l’attestazione pervenga al professionista non da un altro professionista ma da un soggetto diverso tenuto comunque all’osservanza della normativa antriciclaggio (es. CAF o CED) resta valida comunque? Grazie

    Rispondi
  3. Livio
    Livio dice:

    buongiorno, espongo un problema un po complesso che tocca marginalmente la tematica di questo articolo:

    un cliente ha instaurato un rapporto continuativo con un intermediario finanziario (una banca spa). Il rapporto ha come oggetto un mutuo. L’intermediario di cui sopra, ha ceduto la sola gestione dei pagamenti ad una SPV (Special Purpose Vehicle) la quale ha in carico la ricezione e gestione dei pagamenti delle rate del mutuo del cliente in questione. Sottolineo che ha ceduto la gestione dei pagamenti e non la proprietà dell’asset (mutuo).

    Domanda 1: La SPV è tenuta a fare Adeguata verifica del cliente, pur non avendo di fatto necessità di aprire un rapporto continuativo? Svolge di fatto solo un attività di accoppiamento tra il pagamento della rata e il mutuo.

    Domanda 2: Se a pagare la rata di mutuo è un soggetto diverso dal cliente (es. la moglie o fidanzata) intestatario del mutuo, la società di cui sopra (SPV) è tenuta a fare Adeguata Verifica?

    Il provvedimento “Obblighi antiriciclaggio applicabili alle operazioni di factoring e alle operazioni di cessione di crediti commerciali” non chiarisce il punto a mio avviso.

    grazie per l’eventuale risposta

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