voluntary disclosure obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Voluntary disclosure e obbligo di segnalazione di operazione sospette antiriciclaggio dell’Agenzia delle Entrate

Con la proroga, degli adempimenti, si discute ancora molto sulla portata delle disposizioni che disciplinano l’esenzione per Avvocati e Dottori commercialisti dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette, nell’ambito della loro assistenza nelle pratiche previste dalla Legge 186/2014, relativa alla voluntary disclosure, e ciò in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 2) del D.Lgs. 231/2007.

Anzi, sull’argomento, proprio recentemente, il 24/09/2015 la Direzione Regionale della Lombardia ha emanato le risposte ai quesiti trattati nell’ambito dell’Osservatorio DRE – Codis, in materia di Voluntary Disclosure, e pur essendo doveroso osservare, che tali risposte non hanno ancora alcun valore ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, in un quesito avente ad oggetto l’esenzione dalla segnalazione di operazione sospetta inoltrato dall’Ordine degli Avvocati, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “…si ritiene che vi sia un esonero per l’Avvocato dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 Dlgs n. 231/2007, e ciò per l’applicazione dell’art. 12 D. LGS n. 231/2007 e della sentenza della Corte di Giustizia UE 26.6.2007 (Proc. C 305-5)...”

Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia UE 26.6.2007 (Proc. C 305-5), correttamente richiamata dall’Agenzia delle Entrate, evidenzia che “…gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso….”

Per quanto riguarda la Voluntary Disclosure, va subito chiarito, che nessuna perplessità o incertezza sussiste per tutti gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio (diversi dai professionisti) quando si avvicinano o sono nei paraggi di tali situazioni, poiché le Banche e tutti gli altri intermediari finanziari, compreso la Pubblica Amministrazione, sono obbligati a segnalare senza nessun indugio, e soprattutto senza nessuna esimente normativa, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano state compiute, che si stiano compiendo o tentando di compiere operazioni di riciclaggio.

Correttamente proprio il MEF, in molte occasioni, ha ribadito che sono dovuti tutti gli obblighi di prevenzione e di contrasto previsti dalla normativa antiriciclaggio, tra i quali anche la segnalazione di operazioni sospette, e in ultimo ribadito anche nel recentissimo D.L. 153/2015.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra i destinatari dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, vi è anche la Pubblica Amministrazione.

L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: (…) agli uffici della pubblica amministrazione.

All’art. 41 del D.Lgs. 231/2007, si stabilisce che i soggetti indicati all’art. 10, comma 2 (e quindi gli uffici della Pubblica Amministrazione), inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

All’art. 2 del D.M. 25/09/2015, viene stabilito che il D.Lgs. 231/2007 si applica agli uffici della pubblica amministrazione, che vengono indicati come “operatori”, e che ai fini del D.Lgs. 231/2007  per  «soggetto  cui  è  riferita l’operazione» si  intende  il  soggetto (persona  fisica  o  entità giuridica) nei   cui   confronti   gli   uffici   della    pubblica amministrazione  svolgono  un’attività  finalizzata   a   realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la  trasmissione  o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di  un obiettivo  di  natura  finanziaria  o  patrimoniale  ovvero  nei  cui confronti  sono  svolti  i  controlli  di  competenza  degli   uffici medesimi.

Inoltre, proprio con il recentissimo D.M. 25/09/2015, sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Sempre il D.M. 25/09/2015, all’art. 3), comma 6, individua proprio per i soggetti che operano nei settori della pubblica amministrazione relativi ai controlli fiscali, una serie di indicazioni di allerta e quindi di anomalia, riferibili all’incoerenza con l’attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione, all’assenza di giustificazione economica, all’inusualità, illogicità, elevata complessità   o significativo ammontare dell’operazione.

Nell’ambito della propria attività legata al controllo delle istanze previste per la voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti dovuti dal contribuente, dovrà comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione relative alla:

  1. esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
  2. esclusione della punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

OBBLIGO DI DENUNCIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Oltre a questo, sempre l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 331 c.p.p. dovrà riferire all’autorità giudiziaria tutti i fatti penalmente rilevanti di cui verrà a conoscenza in seguito all’adesione del contribuente alla voluntary disclosure.

DENUNCIA E SEGNALAZIONE ALLA UIF

Vi è da notare, che l’inoltro della denuncia all’Autorità Giudiziaria ex art. 331 del c.p.p. da parte dell’Agenzia delle Entrate, non la esonera dall’effettuare anche la segnalazione di operazioni sospette alla UIF ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 231/2007, poiché all’art. 4, comma 7, del D.M. 25/09/2015 è stato chiarito in maniera cristallina, che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.

Infine, proprio con riferimento all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle attività connesse con la voluntary disclosure, potrebbero essere di ausilio (anche se sarà molto complicato), alcune considerazioni che nei mesi precedenti sono apparse sulla stampa specializzata, e cioè quelle legate alla non obbligatorietà di effettuare la segnalazione alla UIF, nel caso in cui il sospetto sia desunto da condotte non punibili per effetto del perfezionamento della procedura, poiché certamente, il D.Lgs. 231/2007, non ha previsto come per i professionisti all’art. 12, comma 2, una generale esimente normativa, ovviamente limitata alle casistiche ivi previste.

Di: Dott. Antonio Fortarezza
Antonio_Fortarezza_80x80_001Dottore Commercialista in Milano
Direttore scientifico Ateneos Studi e Ricerche

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