titolare effettivo nelle società di persone

Titolare effettivo nelle società di persone sempre da individuare per la normativa antiriciclaggio

Di Antonio Fortarezza

I criteri per individuare il titolare effettivo, hanno subito una importante revisione dalla data del 4 luglio 2017, con l’entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 che ha ridisegnato la normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007.

L’impostazione scelta nell’attuale previsione normativa, è stata quella di prevedere all’art. 20 del D.lgs. 231/2007, i “criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche“. Ai fini dell’analisi relativa all’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, è di fondamentale importanza la circostanza che il legislatore abbia previsto una soluzione normativa limitata a tutti gli enti, siano essi dotati o meno di personalità giuridica, purchè diversi dalle persone fisiche.

In effetti, analizzando il contenuto delle disposizioni relative ai criteri per individuare il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, ci si imbatte subito in una importante definizione di carattere generale, che è quella prevista all’art. 20, comma 1, del D.lgs. 231/2007, in cui si stabilisce con grande chiarezza, che il “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo“. In pratica il nostro legislatore (diversamente dalla scelta fatta in sede comunitaria con la IV Direttiva UE), si concentra sul concetto di proprietà ovvero sul concetto di controllo.

Inoltre, la struttura prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 231/2007, contiene delle indicazioni di carattere generale che valgono per tutti gli enti e delle indicazioni specifiche che valgono soltanto per talune tipologie di enti diversi dalle persone fisiche. In effetti, a scanso di ogni suggestiva interpretazione, il tenore delle indicazioni normative specifiche è di evidente semplicità, poichè, all’art. 20, comma 2, il legislatore si occupa di società di capitali (dice espressamente “nel caso in cui il cliente sia una società di capitali“) e all’art. 20, comma 5, il legislatore si occupa di persone giuridiche private (dice espressamente “nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata“). Si segnala, che con riferimento al Trust, i criteri per individuare il titolare effettivo, non sono contenuti all’art. 20, bensì individuati in maniera specifica all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007.

Titolare effettivo nelle società di persone

Sul punto relativo all’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, e come già meglio analizzato nella pubblicazione del mese di gennaio 2018, nel “manuale delle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali“, ed ancor prima nel mese di ottobre 2017 nelle “faq sulle casistiche del titolare effettivo” i criteri sono oggettivamente abbastanza semplici e non necessitano di particolari sforzi interpretativi.

Infatti, nel caso in cui il cliente sia una società di persone il titolare effettivo, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo, e quindi, nelle società di persone, a prescindere dalla tipologia di modello (società in nome collettivo, società in accomandita semplice etc) il titolare effettivo coinciderà sempre con tutti i suoi soci, e ciò a prescindere dalla tipologia di quota posseduta a titolo di proprietà (socio accomandante o accomandatario), ed a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale (la percentuale di partecipazione al capitale viene richiamata unicamente e tassativamente nel caso delle società di capitali come visto sopra).

Tale regola, fissata con chiarezza dal legislatore all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, non soffre di nessuna particolare controindicazione, soprattutto se calata nel contesto e nello spirito del sistema delle norme di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, poichè nella stragrande maggioranza delle possibili casistiche, quando un cliente è una società di persone, sarà sempre possibile individuare una o più persone fisiche che sono proprietarie delle relative quote societarie, e nei casi residuali di impossibilità (casistica assolutamente poco frequente), il legislatore ci mette a disposizione i criteri generali previsti dall’art. 20, comma 3 ed in ultima istanza il criterio fissato all’art. 20, comma 4.

Analogamente, nei casi in cui il cliente non sia una società di capitali o una persona giuridica privata o un trust (si pensi alle associazioni senza personalità giuridica, al terzo settore etc), i criteri legali previsti dalla normativa antiriciclaggio, sono quelli generali per i clienti diversi dalle persone fisiche ed individuati all’art. 20, comma 1, all’art. 20, comma 3 e all’art. 20, comma 4.

Infine si segnala, che gli amministratori di società di persone, non hanno nessun obbligo di acquisire e conservare i dati relativi alla propria titolarità effettiva secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. 231/2007 (obbligo che invece hanno le imprese con personalità giuridica dal 4 luglio 2017), così come non hanno nessun obbligo di depositare al Registro delle Imprese (con disposizioni di prossima attuazione), i dati relativi al titolare effettivo secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. 231/2007.

 

15 commenti
  1. Sabrina Rossi
    Sabrina Rossi dice:

    Buongiorno. Molto interessante questo approfondimento. Settimana scorsa ad un convegno il relatore in risposta ad una domanda da parte del pubblico, sul titolare effettivo nelle società di persone, ha detto che si applica la regola del 25%. A questo punto sono confusa. Ad esempio se il mio cliente è una sas con socio A 30%, socio B 30% socio C 20% e socio D 20%, chi deve essere individuato come titolare effettivo?l

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    • Veda
      Veda dice:

      Buongiorno e grazie per il commento.
      Purtroppo quel relatore ha sbagliato, e vi ha fornito una risposta non corretta, a meno che quando il legislatore stabilisce che la regola si applichi alle società di capitali intenda ricomprendervi anche le società di persone.
      La regola è quella indicata nell’articolo che abbiamo scritto sopra, e nel caso in cui quel relatore voglia fornire dettagli, le invii questo articolo e ci lasci un suo commento scritto.
      Alla sua domanda la risposta è semplice. Sono tutti titolari effettivi.
      Grazie

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  2. Antonio
    Antonio dice:

    Salve,qualora il cliente sia una società in accomandita semplice con socio accomandatario persona fisica che detiene il 20% della quota societaria e un socio accomandante una Srl che detiene l’80% della quota, chi dovrei identificare come titolare effettivo? Grazie.

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  3. Valentina
    Valentina dice:

    Se in una società di capitali trovo come soci una persona fisica al 40% e una srl al 60% posso fermarmi a indicare il solo socio persona fisica come titolare effettivo?

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  4. Valentina
    Valentina dice:

    Buongiorno, se ho una società di capitali composta al 40% dal sig.Rossi e al 60% dalla Delta srl posso fermarmi ad indicare come titolare effettivo il sig.Rossi, che è persona fisica, oppure devo comunque risalire anche ai soci della Delta srl? Grazie!

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    • Veda
      Veda dice:

      Buongiorno Valentina, nel caso dell’esempio deve individuare le persone fisiche secondo le consuete regole che detengono le partecipazioni nel socio Delta Srl.

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  5. Matteo
    Matteo dice:

    Buongiorno,
    scusatemi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è impossibile applicare il criterio valido per le società di persone. Nelle società di persone il numero di soci è generalmente limitato; mentre nelle ASD i titolari della quota associativa sono spesso numerosi (spesso > 100). Anche i consigli direttivi sono spesso cositutiti da 7-10 persone. Come si procede in questi casi? Non è possibile identificare esclusivamente il Presidente? Grazie

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    • Veda
      Veda dice:

      Qualora l’applicazione dei criteri di cui al comma 1, e del comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2007, non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell’Associazione.

      Rispondi
  6. Kelly
    Kelly dice:

    Buongiorno, come studio professionale abbiamo già partecipato a diversi corsi di aggiornamento di Veda Formazione in materia di antiriciclaggio. Mi trovo in confusione anche io con quanto citate in questo articolo poiché in tutte le occasioni il relatore ci ha detto che per le società di persone vale la stessa regola del 25%+1 delle società di capitali per quanto riguarda l’individuazione del titolare effettivo. Ora qui leggo che non è così, ma poi fate riferimento a una norma precisa, sono andata a leggere il decreto legislativo e la parte che parla del titolare effettivo cito testualmente:

    Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

    1. Per titolare effettivo s’intende:
    a) in caso di società:
    1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche’ non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
    2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
    b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
    1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
    2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e’ istituita o agisce l’entità giuridica;
    3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

    Come potete leggere non è affatto chiaro. Nella normativa si fa riferimento in generale alle “società” senza scendere nei particolari di società di capitali o persone, quindi viene naturale pensare che la stessa regola del 25%+1 sia applicabile in entrambi i casi.

    Se invece mi confermaste che il titolare effettivo della società di persone si riscontri in tutti i suoi soci come avete scritto nell’articolo, mi chiedo, nel caso di una società di capitali controllata al 40% e al 60% da due società di persone, in questo caso, i titolari effettivi della società di capitali restano comunque tutti i soci di entrambe le società di persone (in questo caso 7 persone)?

    E nel caso invece in cui ci siano più soci ma la società dichiara di riconoscere solo uno di questi come tale indicandone nome e cognome, in quel caso devo sottostare a quello che dichiara la società?
    Per esempio la società Alpha Srl è controllata per il 30% da Beta SaS e per il 70% da Gamma Snc. I soci accomandanti e accomandatari di entrambe le società sono in totale 5 persone ma Alpha Srl dichiara che solo uno di questi è da loro considerato il titolare effettivo. In questo caso chi è il titolare effettivo che devo segnare sul modulo?

    Spero di essere stata chiara nei quisiti, grazie mille

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    • Veda
      Veda dice:

      Buongiorno Kelly, e grazie per il suo contributo.
      In primo luogo con le modifiche intervenute dal 4/07/2017 con il D.lgs. 90/2017, i criteri per individuare il titolare effettivo si sono modificati ed attualmente sono previsti all’art. 20 del D.Lgs. 231/2007. Il materiale che sicuramente avrà ricevuto ai vari convegni e seminari effettuati da Veda dal 4/7/2017, riportano sempre le indicazioni contenute nell’articolo in commento, e si evidenzia tra l’altro che il criterio della partecipazione superiore al 25% è, oggi, limitato esclusivamente alle società di capitali.
      Nel suo primo esempio, si conferma che i titolari effettivi sono quei 7 soci.
      Nel secondo caso, si ricorda che anche nelle regole tecniche la dichiarazione del cliente è una dichiarazione responsabile di cui lui stesso se ne assume tutte le responsabilità anche penali, e resta inteso che se si ha motivo di ritenerla falsa, l’obbligo di astensione e la valutazione se effettuare una segnalazione di operazione sospetta è sempre presente.

      Rispondi
  7. Francesco
    Francesco dice:

    Ma l’estratto di cui sotto, esattamente, in quale riferimento normativo è scritto?
    Grazie

    Infatti, nel caso in cui il cliente sia una società di persone il titolare effettivo, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo, e quindi, nelle società di persone, a prescindere dalla tipologia di modello (società in nome collettivo, società in accomandita semplice etc) il titolare effettivo coinciderà sempre con tutti i suoi soci, e ciò a prescindere dalla tipologia di quota posseduta a titolo di proprietà (socio accomandante o accomandatario), ed a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale (la percentuale di partecipazione al capitale viene richiamata unicamente e tassativamente nel caso delle società di capitali come visto sopra).

    Rispondi
    • Veda
      Veda dice:

      La domanda trova una risposta puntuale evidenziata nell’articolo in commento.
      Nelle società di persone, non potendosi applicare le regole specifiche (per le società di capitali e per le persone giuridiche private) la percentuale di possesso della partecipazione e la qualificazione giuridica del socio accomandante o accomandatario sono irrilevanti.
      Pertanto nel caso in cui il cliente sia una società di persone il titolare effettivo, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo, e quindi, nelle società di persone, a prescindere dalla tipologia di modello (società in nome collettivo, società in accomandita semplice etc) il titolare effettivo coinciderà sempre con tutti i suoi soci, e ciò a prescindere dalla tipologia di quota posseduta a titolo di proprietà.

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