ctu e ctp anatocismo e usura

Quesito CTU e CTP in materia di anatocismo e usura. Interessanti indicazioni dal Tribunale di Treviso per l’accertamento tecnico contabile

Di: Avv. Prof. Marco Ticozzi

Il quesito di una CTU in tema di Anatocismo e Usura spesso è indicativo dell’orientamento del Tribunale sulle varie questioni che si prospettano in questa materia.
Pubblichiamo il quesito, appunto su Anatocismo e Usura, contenuto nell’Ordinanza 27 luglio 2015 del Tribunale di Treviso, dott. Cambi, che ci pare particolarmente interessante per la sua completezza e perché appunto fornisce chiare indicazioni degli indirizzi del Tribunale di Treviso su varie questioni di attualità quali la prescrizione in tema di Anatocismo; la necessità di eliminare automaticamente l’anatocismo dai contratti dal 1 gennaio 2014; l’onere della prova e il saldo zero; ecc.

Su quali tematiche si esprime il quesito al CTU in tema di Anatocismo e Usura?

In particolare, il quesito indirizzato al CTU si esprime su molte questioni attuali e di grande interesse per le cause di Anatocismo e Usura. Il Tribunale di Treviso sostiene (o sembra sostenere) tra l’altro:

  • che sono utilizzabili le Istruzioni della Banca d’Italia per la valutazione dell’Usura;
  •  sempre per la valutazione dell’Usura Bancaria, che il CTU possa acquisire i decreti ministeriali anche se non prodotti dalle parti;
  • che, per i contratti antecedenti alla delibera CICR del 2000, l’anatocismo sia applicabile per il periodo successivo all’introduzione della delibera solo se vi sia una specifica approvazione scritta del cliente;
  •  che vada comunque escluso l’anatocismo dal 1.1.2014 da ogni conto senza che sia necessaria una nuova delibera CICR;
  • che vada applicato il saldo zero nei giudizi in cui la banca abbia un credito ma non abbia i primi estratti: ma solo nel caso in cui il cliente abbia contestato la formazione del saldo passivo;
  • che vada escluso, nei giudizi in cui la banca abbia un credito e manchi qualche estratto intermedio, il peggioramento del saldo passivo;
  • che non sia necessaria l’indicazione delle singole rimesse solutorie in relazione all’eccezione di prescrizione, venendo demandata la questione al CTU;
  • che sia possibile provare l’esistenza di un fido di fatto nell’ambito della valutazione di quali rimesse siano solutorie, ma solo in presenza di elementi precisi, quali addebito di interessi di sconfino ecc.

Ecco il contenuto dell’Ordinanza 27 luglio 2015 del Tribunale di Treviso, dott. Cambi.

Ci limitiamo in questa sede a trascrivere il contenuto dell’Ordinanza 27 luglio 2015 del Tribunale di Treviso, dott. Cambi, rinviando a successivi post in merito ai singoli temi affrontati dal provvedimento in questione:

“In relazione ai rapporti di conto corrente accesi presso l’istituto di credito, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione solo previo consenso delle parti, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti (con la precisazione che le doglianze relative alla c.m.s. comprendono anche le commissioni ‘sostitutive’ infra specificate e salvo quanto disposto in tema di interessi attivi), talché dovranno considerarsi elise le parti non corrispondenti alle doglianze:

1. USURA: determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti, compresa la nota n. 1166966/2005 della stessa in tema di c.m.s. da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, nel caso di sconfinamento anche complessivo, il saggio legale di interesse di cui all’art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base della verifica di usurarietà;

2. TASSO ULTRALEGALE: applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall’analisi sull’usurarietà, se eseguita, e quello di seguito indicato:
– dalla data in cui risulti pattuito contrattualmente il tasso di interesse passivo, nella misura applicata dalla banca;
– nei periodi in cui non sia presente alcuna pattuizione, nella misura del saggio legale di interesse di cui all’art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall’art. 5, c. 5a, L.154/1992 (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;

3. CMS E COMMISSIONI ‘SOSTITUTIVE’: applichi la c.m.s. come segue:
– in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
-in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto);
– in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la ‘messa a disposizione di fondi’, per ‘istruttoria veloce’, per ‘lo sconfinamento extra fido’ o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall’art. 2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall’art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.

4. SPESE DI CHIUSURA CONTO: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente. In caso di pattuizione, escluda dette spese per i soli primi tre trimestri di ogni anno nei periodi in cui dovrà essere anche escluso sia l’anatocismo, sia l’addebito di c.m.s. e/o commissioni sostitutive;

5. ANATOCISMO: gli interessi passivi dovranno essere conteggiati senza operare alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000 compreso. Nel periodo successivo dovrà essere applicata la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo, e da quando, risulti un’approvazione scritta ‘specifica’ del cliente della relativa clausola anatocistica ‘reciproca’ (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l’addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo al termine del rapporto.
In ogni caso, a partire dal 1.1.2014 gli interessi dovranno essere calcolati escludendo dal montante gli interessi maturati da detta data in poi (art. 120, c.2, lett. b, D.Lgs 385/1993).

6. INTERESSI ATTIVI: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori:
a) in presenza di pattuizione sul tasso creditore o in assenza di specifica allegazione attorea: al tasso attivo applicato dalla banca;
b) in assenza di pattuizione (in caso di specifica allegazione attorea): nella misura del saggio legale di interesse ex art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall’art. 5, c. 5a, L.154/1992 (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni passive quelle a debito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto.
Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall’analisi che precede, e unicamente in presenza, agli atti, di documentazione utile per la determinazione del saldo giornaliero.

7. SALDO INIZIALE: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l’istituto di credito assume la qualità di attore sostanziale) e la documentazione degli estratti conto sia incompleta, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione della formazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo partendo dall’estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo; nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il CTU l’eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato.
Nel caso in cui l’attore sia il correntista, effettui le operazioni di ricalcolo con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall’estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista, prendendo a riferimento il saldo ivi risultante.

9. PRESCRIZIONE (Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010): quanto all’eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dalla banca convenuta (sempre che detta eccezione sia specificamente riferita alla natura solutoria delle rimesse intervenute a pagamento degli addebiti illegittimi, ancorché senza uno specifico elenco delle stesse), svolga il CTU una separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità e per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell’atto di citazione ovvero dalla ricezione da parte della banca di altro idoneo atto di messa in mora, se siano intervenute rimesse ‘solutorie’, ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto ‘scoperto’ oltre i limiti dell’affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al ‘rientro’ dall’esposizione).
A tal fine, individui il CTU l’affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni ‘entro-fuori fido’, ‘interessi per sconfinamento’ od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti.
Nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente ‘legittima’) partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento.
All’esito, determini il CTU l’ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi della prima parte del quesito e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori) e conseguentemente nuovo saldo finale corretto dei conti tenendo conto della prescrizione”.

Avv. Prof. Marco Ticozzi
Studio Legale – Venezia, Treviso, Vicenza

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