voluntary disclosure antiriciclaggio

Nella voluntary disclosure per la normativa antiriciclaggio scopo e natura rafforzati.

Con l’approvazione definitiva della legge sulla emersione e sul rientro di capitali detenuti all’estero, i professionisti, oltre alle ordinarie valutazioni sotto un profilo tributario e penale della normativa, devono necessariamente fare anche i conti con la normativa antiriciclaggio, che nel caso in esame dovrà essere osservata.

Voluntary disclosure e valutazioni di convenienza

Sul tema delle valutazioni da fare, gli eventuali calcoli di convenienza economica sono del tutto superflui, poichè in presenza di attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa tributaria, l’unica valutazione da fare è quella di chiedere al cliente se vuole evitare misure detentive particolarmente critiche oltre che provvedimenti di confisca dei beni, e chiarire allo stesso, che comunque in assenza della procedura prevista dalla legge, quel denaro non potrà mai più utilizzarlo, ovunque esso si trovi.

Il denaro proveniente da reato anche se lo stesso è prescritto non diventa mai denaro pulito

In effetti, anche se le condotte di eventuali frodi fiscali potrebbero essere prescritte e quindi non più punibili, la movimentazione e l’impiego dei proventi da attività illecita, e quindi il riciclaggio e l’autoriciclaggio, per come sono configurati tali delitti non si prescrivono praticamente mai, e in ogni caso, attorno a quei beni o utilità, si forma una zona grigia di grandissima pericolosità, che coinvolge anche altri soggetti a titolo di favoreggiamento, ricettazione, concorso etc.
In parole povere, il denaro o le altre utilità di provenienza delittuosa, non diventano mai leciti semplicemente perchè il delitto che li ha generati non è più punibile, poichè la non punibilità del reato presupposto non si estende mai ai delitti conseguenti.

Voluntary disclosure e segnalazioni di operazioni sospette

Per quanto riguarda la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti, l’art. 12, comma 2, del decreto antiriciclaggio prevede, che “l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 (e vi rientrano tra l’altro anche avvocati e dottori commercialisti) per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Sempre secondo il citato art. 12, comma 2, del decreto antiriciclaggio, il legislatore evidenzia come le informazioni assunte dal cliente possano riguardare situazioni in cui addirittura il procedimento neanche vi sia, ovvero situazioni in cui il fine è proprio quello di evitarlo, prevenirlo o escluderne le condizioni affinchè lo stesso insorga, o meglio ancora, secondo l’espressione utilizzata in un recente parere del CNF, “non vincola, quindi, l’esenzione alla necessaria esistenza di un procedimento giudiziario

Tale esenzione, o secondo la normativa internazionale “privilegio” riservato ai professionisti dell’ area giuridica, è giustificata dalla esigenze di garanzia del diritto alla difesa nell’ambito dell’attività professionale.
E ciò, nonostante le osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenute nella circolare n. 8624/14, e del 09/01/2015, che lasciano inalterate tutte le disposizioni in materia di antiriciclaggio, essendo tale comunicazione rivolta a tutti i destinatari, compreso banche e operatori finanziari che certamente non hanno nessuna esenzione dalla segnalazione di operazioni sospette.

In effetti, dall’esame del testo di legge sul rimpatrio dei capitali, è chiaro l’intento del legislatore di  voler “proceduralizzare” l’emersione dei capitali e canalizzare tale attività in un vero e proprio percorso tributario di regolarizzazione a cui la norma si ispira, che trova espressione in una prima fase di attivazione della procedura da parte del cliente mediante una sua dichiarazione spontanea e successivamente nell’emissione di un vero e proprio atto di accertamento (il procedimento) da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La situazione del professionista che assiste il cliente in questi casi, è la medesima del professionista che viene incaricato dal cliente di assisterlo avendo costui ricevuto ad esempio un processo verbale di constatazione contenente numerose violazioni, tra cui anche quelle riconducibili a condotte penalmente rilevanti sotto un profilo tributario. L’incarico ricevuto dal professionista è finalizzato a fornire al cliente la consulenza tributaria per poter meglio applicare le regole del diritto e non certamente per favorire uno scopo criminale (resta inteso che se invece la consulenza prestata è sul trasferimento o altre attività, il discorso prenderebbe una via diversa).

Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio

Per quanto riguarda invece gli altri obblighi in materia di antiriciclaggio, resta immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Non dimentichiamo che a tutti i professionisti dal 8/8/2014, potrà essere richiesto o dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza di fornire il nominativo del titolare effettivo del proprio cliente, senza nessuna limitazione.

Sotto un profilo di carattere operativo, il professionista che assiste il cliente nella procedura tributaria del rimpatrio dei capitali, dovrà prestare la massima attenzione oltre che alla procedura di identificazione del titolare effettivo, anche alle informazioni da ottenere sullo scopo e natura della prestazione professionale richiesta, che in questo caso dovranno essere acquisite esclusivamente in forma scritta dal cliente.

Le dichiarazioni del cliente nell’ambito della voluntary disclosure

A tal proposito, proprio con riferimento alle “dichiarazioni del cliente”, previste sia dalla normativa antiriciclaggio che dalla legge sul rimpatrio dei capitali, il professionista potrà trovare alcune indicazioni utili per evitare possibili problematiche in ordine all’attività svolta.

Infatti, il cliente che nell’ambito della normativa antiriciclaggio fornisce al professionista informazioni false, può essere punito a seconda dei casi con la reclusione o con l’arresto, e di tali dichiarazioni rimane l’unico responsabile.

Mentre invece con riferimento alla normativa sul rimpatrio dei capitali, il cliente che esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, e sempre il cliente, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

Una soluzione operativa

Incrociando tali disposizioni normative, il professionista dovrà far mettere “nero su bianco” con specifiche dichiarazioni del cliente, tutto quello che riguarderà l’assistenza allo stesso nell’ambito dell’attività di rimpatrio dei capitali dall’estero, facendo confluire anche le dichiarazioni necessarie per l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dalla collaborazione volontaria.

Dott. Antonio Fortarezza
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