processo tributario

Nel processo tributario impugnabilità meramente facoltativa dell’atto tributario invalidamente notificato ma “aliunde” conosciuto

Tutela Tributaria, di:
Massimo De Nardi
Dottore Commercialista in Treviso
Alessandro Donadi
Avvocato in Treviso e Oderzo

3 aprile 2017 – CTP Sassari n. 891/2016

Conoscenza “aliunde” dell’atto tributario invalidamente notificato: la giurisprudenza di merito recepisce “in toto” i principi affermati dalle Sezioni Unite

Commentiamo una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, interessante per la chiarezza con cui applica i principi sanciti dalle Sezioni Unite sul termine d’impugnazione di un atto tributario invalidamente notificato ma conosciuto “aliunde” dal contribuente.

Con sentenza n. 891/2016, infatti, il collegio sassarese ha affermato che l’invalida notifica dell’atto tributario impedisce il decorso del termine di cui all’art. 21 Decreto Legislativo n. 546/1992, precisando altresì che la conoscenza dell’atto acquisita “aliunde” ne consente, in via meramente facoltativa, l’impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente aveva impugnato un’ipoteca esattoriale, notificatagli a un indirizzo sbagliato e di cui era venuto a conoscenza per caso, attraverso una visura ipotecaria effettuata dalla propria banca. “Equitalia” aveva eccepito la tardività del ricorso, perché proposto oltre i sessanta giorni dalla suddetta visura, con cui il contribuente aveva preso contezza dell’ipoteca. La Commissione, però, ha respinto l’eccezione, affermando che la conoscenza acquisita “aliunde” dell’atto invalidamente notificato non obbliga il contribuente all’impugnazione, essendo quest’ultima meramente facoltativa. Il giudice di merito, quindi, recepisce i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015. Quest’ultima, nell’affrontare la questione dell’impugnabilità o meno dell’estratto di ruolo, si è occupata anche del termine d’impugnazione di un atto tributario invalidamente notificato ma conosciuto, di fatto, dal contribuente. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che soltanto la regolare notifica dell’atto tributario obbliga il contribuente a impugnarlo nel termine di sessanta giorni: la conoscenza dell’atto acquisita “aliunde”, invece, rende l’impugnazione meramente facoltativa.

Le argomentazioni usate dalla commissione provinciale sono le stesse delle Sezioni Unite: natura “recettizia” degli atti tributari; principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione; “principio della parità delle armi” tra Fisco e contribuente.

La sentenza di Sassari ha fatto buon governo dei suddetti principi, in una materia peraltro delicata come quella dell’ipoteca esattoriale, dove l’erronea notifica del provvedimento può avere conseguenze dirompenti per il contribuente, che può rimanere per anni sottoposto alla misura cautelare senza saperne nulla. La pronuncia delle Sezioni Unite, poi, è stata quantomai opportuna, perché ha probabilmente soffocato, sul nascere, un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 21 Decreto Legislativo n. 546/1992 (in senso conforme alle Sezioni Unite, infatti, si era pronunciata Cass. Civ. n. 9891/2001; in senso contrario, invece, si era espressa Cass. Civ. n. 2728/2011). A nostro avviso, poi, l’orientamento delle Sezioni Unite e del collegio sassarese è giustificato anche dal tenore letterale delle norme. Invero, non può sfuggire la differenza testuale tra l’art. 21 Decreto Legislativo n. 546/1992, norma precipua del settore tributario, e l’art. 41 del Codice del Processo Amministrativo, norma generale in ambito amministrativo. L’art. 21, infatti, prevede che il termine impugnatorio decorra soltanto dalla notifica dell’atto: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”. L’art. 41, invece, fa decorrere il termine per l’impugnazione anche dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento: “il ricorso deve essere notificato (…) entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (…)”

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