Contrasto al finanziamento del terrorismo: i segnali di allarme e le misure di prevenzione con l’adeguata verifica per i professionisti

Il crescendo dei noti eventi di matrice terroristica, con le sue numerose implicazioni di carattere finanziario, hanno reso necessaria una nuova analisi degli adempimenti già individuati con riferimento al contrasto del riciclaggio, da parte sia dei professionisti che di tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio. Proprio recentemente sia il GAFI che l’UE, hanno messo in evidenza e nelle loro agende sui provvedimenti da emettere, proprio il contrasto al finanziamento al terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. La consapevolezza del fenomeno del terrorismo e la concreta possibilità che qualsiasi realtà economica possa essere utilizzata come veicolo di approvvigionamento o di smistamento di somme per queste finalità illecite devono indurre il mondo delle professioni a ragionare sulle modalità con cui tutelare concretamente le forze economico-finanziarie sane.

Nel mese di ottobre il CNDCEC (Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista) ha predisposto un importante documento di analisi, con l’obiettivo di fornire delle indicazioni operative ai professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007, che qui si ricorda essere anche finalizzata alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo.

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Per quanto riguarda l’obbligo di adeguata verifica del cliente, il sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento al terrorismo non prevede diversi e ulteriori obblighi rispetto agli adempimenti previsti per il contrasto del riciclaggio e, quindi, tutte le normali attività dovranno essere svolte senza particolari modifiche.

Anche con riferimento all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette il d.lgs. 231/2007 non fa distinzioni tra sospetto di riciclaggio e sospetto di finanziamento al terrorismo, prevedendo all’art. 41 che i professionisti devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Proprio con riferimento ad alcune situazioni di particolare interesse per il contrasto al finanziamento del terrorismo, nel recente documento del CNDCEC, sono state individuate le seguenti situazioni di maggiore attenzione:

  • operazioni finanziarie di associazioni, fondazioni, trust o altri enti che presentano opacità e  collegamenti ambigui tra loro quali, ad esempio, trasferimenti di fondi tra enti aventi lo stesso indirizzo di sede legale, gli stessi componenti degli organi societari, gli stessi dipendenti;
  • operatività, di qualsiasi importo e frequenza, di associazioni, fondazioni, trust o altri enti, la cui finalità non è riconducibile all’attività tipica dell’ente;
  • assenza di contribuiti e rimesse da donatori originari del Paese ove l’associazione, fondazione, trust o altro ente ha sede;
  • operazioni di provvista finanziaria quali donazioni, rimesse, contributi, di qualsiasi importo e frequenza, ad associazioni, fondazioni, trust o altri enti, senza che vi sia un legame o una specifica finalità, tra il soggetto che effettua la donazione e l’ente che riceve i fondi e quando detti fondi sono impiegati dall’ente in Paesi, territori o giurisdizioni che notoriamente vengono individuati come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche, o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval;
  • trasferimenti od operazioni, anche occasionali, di qualsiasi importo e frequenza, quando i fondi provengono da o sono destinati a Paesi, territori o giurisdizioni che notoriamente vengono individuati come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche, o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval;
  • operazioni finanziarie di associazioni, fondazioni, trust o altri enti, caratterizzate da una serie complessa di trasferimenti di fondi che coinvolgono anche persone fisiche al fine di celare la destinazione e lo scopo dei fondi;
  • operazioni o transazioni finanziarie da/verso Paesi considerati come ad alto rischio da parte del GAFI o del Moneyval.

In materia di finanziamento del terrorismo, le autorità internazionali, individuano come la componente delle organizzazioni non lucrative (ONP)  sia  molto  frequente, evidenziando  come  associazioni,  fondazioni  o  strutture  analoghe  siano  uno  dei canali principali di veicolazione delle risorse finanziarie per il finanziamento del terrorismo, senza ovviamente escludere altri enti, tipicamente strutture societarie o trust.

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