paesi ad alto rischio di riciclaggio

Lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio, adeguata verifica rafforzata obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio

Di: Antonio Fortarezza

La Commissione UE, in data 14 luglio 2016 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, contenente un elenco di paesi terzi considerati ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La lista dei paesi inizialmente individuati con il regolamento UE 2016/1675, è stata successivamente aggiornata con regolamento UE 2018/105 del 27/10/2017 e con regolamento UE 2018/212 del 12/12/2017.

I paesi individuati con i citati provvedimenti della Commissione Europea sono alla data odierna i seguenti:

I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione.
1 Afghanistan Regolamento UE 2016/1675 del 14/07/2016
2 Bosnia-Erzegovina
3 Guyana
4 Iraq
5 Repubblica democratica popolare del Laos
6 Siria
7 Uganda
8 Vanuatu
9 Yemen
10 Etiopia Regolamento UE 2018/105 del 27/10/2017
11 Sri Lanka Regolamento UE 2018/2012 del 12/12/2017
12 Trinidad e Tobago
13 Tunisia
II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l’attuazione del piano d’azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.
1 Iran Regolamento UE 2016/1675 del 14/07/2016
III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.
1 Repubblica popolare democratica di Corea Regolamento UE 2016/1675 del 14/07/2016

L’elenco dei paesi ad alto rischio individuati nei regolamenti dell’Unione Europea, per i destinatari della normativa antiriciclaggio, sono da valutare con grande attenzione per l’organizzazione dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, ed in particolare:

  • Nella valutazione del rischio prevista all’art. 17 del D.Lgs. 231/2007;
  • Nell’adeguata verifica rafforzata prevista all’art. 24 del D.Lgs. 231/2007;
  • In occasione dell’esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica prevista all’art. 29 del D.lgs. 231/2007;
  • Nelle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette prevista all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007;
  • Con riferimento all’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007.

Con la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio, la norma individua un perimetro di operatività nello sviluppo degli adempimenti antiriciclaggio, che non è lasciato alla sensibilità e discrezionalità del soggetto destinatario degli obblighi, poichè quei paesi, diventano rilevanti ai fini di una attenta profilatura del rischio, legato all’aspetto geografico, e devono tra l’altro essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:

  • la presenza tra i membri degli organi direttivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la residenza della controparte del cliente, in “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la presenza tra i titolari effettivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la provenienza o la destinazione dei fondi da “paesi terzi ad alto rischio”;

In primo luogo, il destinatario degli obblighi, già nella fase di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, che deve essere svolta come previsto all’art. 18 del D.lgs. 231/2007, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, deve tener conto che la localizzazione geografica del cliente o delle cariche direttive dell’ente, o del titolare effettivo, in un paese ad alto rischio, rende fin da subito obbligatori i presidi di adeguata verifica rafforzata previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2007.

Tale circostanza, obbliga fin da subito il destinatario degli obblighi, ad adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Tali misure, ad esempio, non consentono come nei casi di basso rischio l’acquisizione di una dichiarazione responsabile del cliente, bensì richiedono una verifica di tutte le informazioni fornite, attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti quali:

  1. i documenti di identità o riconoscimento in corso di validità;
  2. gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
  3. la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana;
  4. gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
  5. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché Paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

In tali casi, ad esempio, l’identificazione del cliente, potrebbe essere accompagnata da ulteriori attività, non necessarie nei casi di basso rischio, quali a titolo puramente indicativo:

  • La richiesta al cliente di un documento d’identità supplementare rispetto a quello già acquisito, magari in tempi diversi;
  • Nel caso di persone fisiche, la richiesta di documentazione a supporto per la verifica della residenza dichiarata, quali ad esempio la trasmissione di bollette o utenze energetiche, telefoniche, etc.

Per l’identificazione del titolare effettivo, oltre alla dichiarazione responsabile del cliente (che fornisce i dati del titolare effettivo), ed una verifica degli stessi con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente, potrebbe essere opportuno richiedere sempre al cliente un documento d’identità in corso di validità del o dei titolari effettivi (cosa non necessaria nei casi di basso rischio), fino ad arrivare nei casi di particolare opacità e secondo l’approccio basato sul rischio, alla identificazione in presenza del titolare effettivo.

Inoltre in tali casi, è opportuno ottenere dal cliente una dichiarazione specifica sulla provenienza dei fondi, non obbligatoria nei casi connotati da un profilo di rischio basso.

Resta inteso, che nel caso in cui il professionista, non sia in grado di rispettare le condizioni di approfondita conoscenza del cliente, resi necessari in base all’approccio basato sul rischio, dovrà astenersi dal rendere la prestazione professionale ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, e valutare se le informazioni di cui dispone sono tali da far emergere anche il sospetto ai fini di una segnalazione prevista all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In secondo luogo, ma non meno importanti, sono le disposizioni relative all’obbligo di astensione previste all’art. 42, comma 2, poichè i soggetti obbligati devono astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.

Le indicazioni previste all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 231/2007 sull’obbligo di astensione, a differenza di moltissime altre disposizioni della legge antiriciclaggio, che per loro natura sono da applicarsi con il consueto approccio basato sul rischio, in questo caso sono tassative, e devono essere attentamente valutate anche alla luce del particolare regime sanzionatorio previsto all’art. 56 del D.Lgs. 231/2007, poichè ai soggetti obbligati che, in presenza di una operatività legata ad un paese ad alto rischio, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale, può essere comminata una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro, ovvero fino a 1.000.000 di euro nei casi previsti dall’art. 58 del D.Lgs. 231/2007.

Nella sostanza il legislatore stabilisce che se nel rapporto con il destinatario degli obblighi, direttamente o indirettamente, siano parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, l’operazione o la prestazione professionale deve essere immediatamente interrotta.
Inoltre, il legislatore allargando il perimetro di operatività del precetto previsto all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, stabilisce l’immediata astensione anche nei casi in cui le entità giuridiche aventi sede in Paesi ad alto rischio, siano diverse da quelle sopra individuate (e cioè diverse dalle società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore) in tutti i casi in cui al destinatario degli obblighi non risulta possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.

 

 

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