responsabilità amministrativa degli enti

La responsabilità amministrativa delle società per fatti di reato ex D.lgs 231/2001. Gli elementi da conoscere per inquadrare il problema.

A cura di: Avv. Flavio Volontà

Il presente articolo si propone una sintetica e semplice trattazione degli aspetti più generali inerenti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società per fatti di reato. La norma di riferimento è il d.lgs 231/2001 che disciplina compiutamente la materia.
La predetta norma, che nei principi generali non ha subito rilevanti mutamenti nel tempo, ha però visto negli anni un progressivo e costante ampliamento di reati c.d. “sensibili” cioè quei reati che possono generare la responsabilità dell’ente.
A solo titolo di esempio sono inclusi reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati ambientali ecc.

Chi sono i destinatari della responsabilità amministrativa?

La normativa in esame si applica alla maggior parte di società ed associazioni indipendentemente dalle loro dimensioni.
Restano esclusi solamente lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Quali sono i reati previsti dal D.Lgs 231/2001?

La responsabilità dell’ente potrà scattare solo in presenza di reati per i quali la stessa sia espressamente prevista.
Si tratta ormai di un elenco molto lungo e variegato che trova spazio all’interno degli articoli del d.lgs 231/2001.
In altre parole la società potrà essere chiamata a rispondere solo per un reato che sia individuato come generativo di responsabilità amministrativa dell’ente.

Affinché un reato incluso nell’elenco di quelli “sensibili” generi responsabilità della società è necessario che si verifichino altresì alcune condizioni:
a) che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente
b) che il reato sia commesso da un soggetto qualificato (soggetto in posizione apicale o soggetto sottoposto a direzione o vigilanza di un apicale). Non vi sarà alcuna responsabilità dell’ente qualora i soggetti qualificati abbiano commesso il reato nell’interesse esclusivo proprio o altrui.

E’ bene specificare che la responsabilità dell’ente non andrà a sostituirsi a quella del soggetto persona fisica autore del reato ma andrà ad affiancarsi alla medesima con un sistema sanzionatorio autonomo e peculiare.

Come evitare la responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001?

L’ente avrà a disposizione degli strumenti di tutela preventiva per tenersi indenne da responsabilità anche nel caso di commissione di un reato sensibile da parte di un soggetto qualificato.

È difatti previsto che la società sia esente da responsabilità quando sia stato adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire lo specifico reato, vi sia un organismo con poteri autonomi deputato a vigilare sul funzionamento del predetto modello (l’organismo di vigilanza), il reato sia stato commesso dall’autore eludendo fraudolentemente il modello e l’organismo di vigilanza abbia adeguatamente vigilato.

Contenuto del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001

Il d.lgs 231/2001 si limita però a fornire indicazioni di carattere generale circa il contenuto del modello organizzativo che deve individuare gli ambiti nei quali possono essere commessi i reati, prevedere protocolli decisionali dell’ente, individuare modalità di gestione delle risorse finanziare idonee a prevenire la commissione di reati, prevedere obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza ed introdurre un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle misure previste nel modello organizzativo.

Affinché il modello sia efficacemente attuato e, conseguentemente, idoneo a esonerare l’ente da responsabilità lo stesso deve essere periodicamente verificato e, qualora vi siano violazioni o mutamenti nell’organizzazione dell’attività, modificato.
Così anche quando intervengano mutamenti normativi che, ad esempio, introducano nuovi reati sensibili.

Oltre alle poche indicazioni di carattere molto generale fornite dalla norma in commento vengono in aiuto alle imprese le ormai numerose linee guida redatte dalle varie organizzazioni di categoria che hanno lo scopo di fornire indicazioni di maggior dettaglio e di contenuto più pratico. Fra le tante si possono citare le linee guida fornite da Confindustria.

È opportuno sottolineare però che il modello organizzativo affinché sia concretamente idoneo a proteggere l’ente non potrà limitarsi a qualcosa di standardizzato e preconfezionato ma dovrà essere predisposto secondo le specificità dell’ente stesso. Nella predisposizione del predetto modello sarà pertanto imprescindibile la figura di un consulente che conosca la singola realtà aziendale.

Le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001

Per quanto attiene le sanzioni cui andrà incontro l’ente, nel caso di commissione di un reato sensibile e di assenza o non concreta attuazione di idoneo modello organizzativo, le stesse potranno essere di natura sia pecuniaria sia interdittiva con un impatto potenzialmente molto rilevante sulla vita e sul funzionamento della società.

Avv. Flavio Volontà
Studio Legale GV – Torino

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