antiriciclaggio lista paesi ad alto rischio

Dalla UE la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende obbligatoria l’adeguata verifica rafforzata

Di: Antonio Fortarezza – 22/07/2016

Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 20/09/2016

Nel corso dell’anno 2015, dalla Unione Europea, è stato adottato un importante sistema giuridico in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, articolato sostanzialmente sui seguenti strumenti:

  • Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • Regolamento UE 2015/847 (Regolamento sul trasferimento dei fondi) riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti dei fondi.

Questi strumenti di matrice comunitaria, in continua evoluzione, rappresentano un moderno e coerente approccio alla prevenzione e contrasto nella circolazione di proventi da attività criminosa o di finanziamento al terrorismo, in linea con gli standard e le raccomandazioni internazionali attualmente vigenti, principalmente quelle elaborate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

All’interno delle norme relative al sistema della prevenzione, l’aspetto di maggior interesse, è rappresentato dall’approccio basato sul rischio, previsto all’art. 20 del D.Lgs. 231/2007, a cui i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono ispirarsi per stabilire le varie modalità con cui dare esecuzione alle misure previste per l’adeguata verifica del cliente.

Leggi l’approfondimento completo:
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2 commenti
  1. Filippo
    Filippo dice:

    Buongiorno. Ho visto che la lista del 14/7/16 elenca i paesi ad alto rischio in tre categorie. Sono previste misure diverse di adeguata verifica a seconda della collocazione di un paese all’interno di un gruppo piuttosto che nell’altro?
    Grazie

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    • admin
      admin dice:

      Buongiorno. La distinzione in gruppi rileva per i rapporti che vi sono con quegli stati in esito alle misure di prevenzione in essere ed allo loro evoluzione. Ai fini degli obblighi di adeguata verifica, tutti quei paesi rientrano nella definizione di paesi ad alto rischio nei confronti dei quali sono necessarie le misure di adeguata verifica rafforzate.

      Rispondi

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