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Antiriciclaggio: l’autoriciclaggio deve essere segnalato dagli avvocati e dai commercialisti.

Per i professionisti destinatari della normativa antiriciclagggio, il concetto dell’autoriciclaggio deve essere attentamente esaminato, allo scopo di individuare l’ambito di applicazione degli obblighi in materia. Vediamo quali sono gli elementi di valutazione del concetto in esame.

Per la normativa penale, e quindi quando si parla del sistema della repressione, il soggetto che abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto. Infatti, sono del tutto irrilevanti, per la normativa penale, le eventuali modalità con cui l’autore del reato presupposto abbia lui stesso ad esempio movimentato,trasferito o impiegato i proventi illeciti.

Ad esempio, nel caso in cui un soggetto abbia posto in essere una condotta riconducibile al reato di bancarotta distrattiva fraudolenta, e successivamente con i beni o le utilità ricavati da tale comportamento illecito abbia conferito o sottoscritto un aumento di capitale in una società, per la normativa penale, la condotta di autoriciclaggio non sarà punibile, e quindi tale soggetto potrà essere punito soltanto per il reato presupposto.
Le cose cambiano sul fronte della normativa antiriciclaggio, perché la definizione di riciclaggio, per gli obblighi degli avvocati, commercialisti e altri destinatari della norma, ricomprende anche la condotta dell’autoriciclaggio.

Per autoriciclaggio si intende il reimpiego o occultamento di proventi delittuosi effettuato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto.

La nozione di riciclaggio ai sensi dell’Art. 2, comma 1) del D.Lgs. 231/2007, chiarisce che ai soli fini del presente decreto costituisce riciclaggio “la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni”

Per come è strutturata la norma, gli avvocati e i commercialisti, ai fini della normativa antiriciclaggio, pur non avendo l’obbligo di segnalazione per il reato presupposto in quanto tale, hanno l’obbligo di segnalare le anomalie nell’operatività del cliente sui denari o utilità che utilizza, e quindi nell’ipotesi in cui il cliente ponga in essere un operazione, i cui proventi derivino da un reato presupposto, devono effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Come evidenziato sopra, è di grandissima importanza separare la condotta di autoriciclaggio dalla normativa penale, e ciò in quanto vi è una autonomia di tale comportamento rispetto alle previsioni della legge penale.
Per gli avvocati e i commercialisti, la conoscenza del cliente e della sua operatività deve spingere gli stessi a delle attente valutazioni, poiché nella realtà della professione, i casi in cui i professionisti a loro insaputa potrebbero assistere il cliente in operazioni di autoriciclaggio sono moltissimi.

Come nel caso di cui sopra, i professionisti, avvocati o commercialisti, potrebbero essere chiamati dal cliente ad assisterlo in una operazione i cui proventi sono stati generati da una condotta penalmente rilevante in cui il cliente stesso ne è stato l’autore materiale.

Ricordiamo che questa normativa, è di prevenzione e contrasto alle operazioni di riciclaggio secondo la definizione di cui all’art.  2, comma 1) del D.Lgs. 231/2007, e quindi sia le casistiche ivi previste che i soggetti astrattamente coinvolti sono moltissimi.La condotta di autoriciclaggio è particolarmente critica, ad esempio, in tutte le ipotesi che riguardano i reati tributari, che per la normativa sono tutti da qualificarsi come reati presupposti al riciclaggio, essendo delitti non colposi per i quali è sempre prevista la reclusione e non l’arresto.

Con riferimento ai reati tributari, è necessario chiarire che, non è sufficiente la semplice condotta del cliente astrattamente riconducibile ad uno dei delitti previsti dalla norma, per aversi il presupposto del riciclaggio o dell’autoriciclaggio. In sostanza, è sempre necessario verificare la oggettiva sussistenza della condizione della provenienza delittuosa del denaro o degli altri beni o utilità utilizzato, e la sussistenza degli altri presupposti che integrano la condotta criminosa

Dott. Antonio Fortarezza
© Riproduzione riservata

2 commenti
  1. Paolo R.
    Paolo R. dice:

    Scusate, ma c’è qualcosa che mi sfugge, o magari sono soltanto poco informato.
    La legge penale non punisce l’autoriciclaggio e quindi perchè per la normativa antiriciclaggio invece bisogna segnalarlo?

    Rispondi
    • admin
      admin dice:

      Buongiorno Paolo.
      La soluzione è la diversità della nozione di riciclaggio prevista dalla normativa antiriciclaggio.
      In un precedente articolo si è già parlato della diversità.

      Rispondi

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