Antiriciclaggio: i nuovi obblighi potrebbero incrementare diversi adempimenti a carico dei professionisti e delle imprese

Fonte: Il sole 24 Ore – Autore: Avv. Antonio Iorio

Antiriciclaggio con nuovi «oneri»

Le nuove disposizioni antiriciclaggio risolvono questioni importanti e delicate lungamente dibattute: si pensi, fra le tante, alla nuova gradazione delle sanzioni o all’esclusone di tutti i professionisti patrocinanti presso le commissioni tributarie (e non solo degli avvocati) dalla segnalazione sospetta in occasione dell’assistenza al cliente in previsione della lite.

A fronte di questo, però, una serie di nuovi obblighi potrebbero incrementare gli adempimenti di professionisti e imprese. Del resto il nuovo decreto recepisce la direttiva comunitaria che, in buona sostanza, introduce norme più severe in materia, con la conseguenza che, difficilmente, tale recepimento poteva tradursi in estreme facilitazioni in capo ai soggetti obbligati.

Ma facciamo alcuni esempi. Partiamo dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Secondo il nuovo articolo 35 deve essere effettuata prima di compiere l’operazione, mentre in passato tale anticipazione non era prevista.

Un’altra questione, sicuramente chiarita ma che inevitabilmente comporterà un aggravio all’attività professionale, concerne l’identificazione del beneficiario effettivo in presenza di clienti diversi dalle persone fisiche: in passato, in estrema sintesi, era considerato tale colui che deteneva partecipazioni superiori al 25% e occorreva risalire la catena societaria di controllo fino a quando permaneva una simile partecipazione. Ora, invece, ove tale rilevazione non sia possibile occorre far riferimento a una serie di informazioni non sempre agevolmente reperibili come, per esempio, voti esercitabili in assemblea e poteri di direzione.

Viene poi ampliato il concetto di persona politicamente esposta che comporta un’adeguata verifica con maggiori adempimenti. In futuro vi rientreranno una serie di persone con cui molti professionisti intrattengono rapporti lavorativi: si pensi ai direttori delle aziende sanitarie, ai sindaci di comune non capoluogo con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, e, soprattutto, agli amministratori di imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, da tali comuni.

Per i professionisti, bisogna poi considerare anche gli adempimenti derivanti dagli incarichi di amministrazione e controllo, eventualmente ricoperti in seno a società. Da un lato la normativa sembra semplificare i compiti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (banche, finanziarie): la stessa relazione illustrativa chiarisce, infatti, che i singoli componenti di tali organi sono tenuti unicamente alle comunicazioni previste (segnalazione al rappresentante legale di operazioni potenzialmente sospette e all’autorità di vigilanza ma solo in presenza di violazioni gravi e ripetute). Si evita così che i medesimi adempimenti (adeguata verifica, conservazione, ecc.) vengano duplicati: dal professionista (in proprio) e dalla società per la particolare attività svolta.

Tuttavia alcuni (nuovi) adempimenti devono comunque interessare gli organi di controllo avendo questi l’obbligo di garantire l’osservanza delle leggi a prescindere dall’attività svolta dalla società. In tale contesto appare rilevante la nuova previsione secondo cui per l’individuazione del titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, gli amministratori acquisiscono informazioni sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Se dovessero permanere dubbi in ordine alla titolarità effettiva, sempre gli amministratori devono richiedere chiarimenti ai soci. L’inerzia o il rifiuto del socio ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante.

Va da sé che il collegio sindacale stante la rilevanza di tali previsioni e delle potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare in capo alla società, debba necessariamente svolgere al riguardo, un’attenta attività di vigilanza e controllo.

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