segnalazione di operazioni sospette

Antiriciclaggio: con il CNDCEC i commercialisti potranno inviare le segnalazioni di operazioni sospette in via anonima

Di: Antonio Fortarezza

Nelle ultime settimane, l’argomento della normativa antiriciclaggio per i professionisti, è tornato sulle prime pagine ed ha formato oggetto di particolare attenzione, in certi casi anche con toni molto polemici.
Per il CNDCEC, il 2016 e i primi mesi dell’anno 2017, sono stati anni cruciali per la disciplina dell’antiriciclaggio, vissuto a cavallo tra il consolidamento delle disposizioni vigenti e la proiezione verso il futuro con le importanti novità che stanno per affacciarsi alla luce del recepimento della IV Direttiva Europea, su cui sempre il CNDCEC con grande insistenza con il nuovo Presidente Dott. Massimo Miani, sta svolgendo un ruolo di grandissima importanza.
Sappiamo tutti, a meno che non ci giriamo dall’altra parte, che questa norma è ispirata a contrastare a livello organizzativo per i destinatari, il gravissimo delitto del riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento al terrorismo, e l’Italia non è certamente esente da tali problematiche.

Questa fase di transizione è stata affrontata di petto dal mondo dei commercialisti, che nell’ambito della diffusione di contenuti operativi e concreti, sia a livello di organizzazione che di rapporti con le Autorità Competenti, ha fatto la sua parte.
A voler dare un contenuto concreto a questa prima analisi, dobbiamo prendere atto che il CNDCEC, nel corso degli ultimi mesi ha messo a segno importanti risultati per la categoria dei commercialisti:

  1. Ha realizzato il primo manuale delle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali;
  2. Ha realizzato il primo ed unico contributo operativo al contrasto del finanziamento al terrorismo;
  3. Ha presentato le proprie osservazioni alla bozza di decreto di recepimento della IV Direttiva al MEF;
  4. Ha reso possibile la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette in forma anonima.

Non è solo una lista di quattro punti (anche se sono in molti a non conoscerla), ma l’impegno di un gruppo di professionisti del CNDCEC, che con la ricerca e lo studio hanno prodotto e condiviso risultati concreti e tangibili per l’intera categoria.

Non si può ancora non constatare che i commercialisti pur nei ristrettissimi tempi che sono stati concessi dal MEF, (ricordiamoci che la bozza di decreto di recepimento della IV Direttiva è stata messa in pubblica consultazione il 29 novembre 2016 con scadenza per le osservazioni al 20 dicembre 2016) hanno presentato le loro osservazioni in tempi record. Tutto il gruppo di lavoro del CNDCEC dal 29/11/2016 al 20/12/2016 ha dovuto lavorare sodo studiando ogni aspetto della normativa per presentare le proprie proposte, e che anche successivamente nelle recenti audizioni parlamentari sono state inoltrate.

Inoltre, le più recenti indicazioni in materia di finanziamento al terrorismo provenienti a più livelli su scala internazionale, si pensi alle espressioni del GAFI ed alla IV Direttiva europea stessa, portano inevitabilmente i professionisti in una dimensione sempre più rilevante nel percorso di monitoraggio economico-sociale, e dunque il Manuale del CNDCEC, unico nel mondo dei professionisti sull’argomentazione specifica, risulta quanto mai utile.
In questo senso il contributo del CNDCEC con la realizzazione del manuale sul “Contrasto al finanziamento del terrorismo”, al momento in Italia rappresenta l’unico strumento in cui vengono individuate aree di particolare criticità legate al fenomeno in esame, e tale contributo è ancor più importante se si pensa che in materia non esistono ancora specifici indicatori di anomalia emanati dalle Autorità Competenti.

Il “Manuale delle Procedure per gli Studi Professionali”, non è soltanto un vademecum, ma è diventato ben presto un punto di riferimento dell’operatività quotidiana dei professionisti, non solo commercialisti, per merito di una capillare analisi degli adempimenti, diretti ma anche indiretti, con in più un fondamentale contributo relativo al materiale da utilizzare, basti pensare all’utile format per la redazione del piano di Formazione, senza omettere il nuovo modello di valutazione del rischio, quest’ultimo uno dei punti cardine dell’adeguata verifica e per questo rilevante nella sua versione particolarmente dettagliata e strutturata rispetto ai format del passato.

In ordine a tali risultati, proprio in questi giorni, è stato reso disponibile dal CNDCEC il nuovo portale mediante il quale i commercialisti, previa registrazione potranno inoltrare nei casi previsti dalla legge, le segnalazioni di operazioni sospette in via anonima.

In pratica, il commercialista, che si trova nelle condizioni di dover effettuare una segnalazione di operazioni sospette, oggi potrà inoltrare la stessa al CNDCEC che, in via assolutamente anonima, e cioè troncando il nominativo del soggetto segnalante, la trasmetterà alla UIF.

Il nuovo portale AS-SOS,  è disponibile  sulla  home page del  sito del CNDCEC,  oppure  è raggiungibile al seguente indirizzo:   https://antiriciclaggiopro.it.
Per effettuare la segnalazione e per seguirne l’iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l’inserimento dei dati richiesti.

Il CNDCEC ha così realizzato lo scopo di fornire ai commercialisti uno strumento telematico di immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Sul contenuto relativo alla segnalazione delle operazioni sospette, il nuovo sistema del CNDCEC, ha seguito le indicazioni normative già in essere relative alle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette previste con il Provvedimento del 4 maggio 2011 di Banca d’Italia.
A tal proposito, si ritiene di grande interesse allegare di seguito gli allegati al provvedimento di Banca d’Italia del 4 maggio 2011:

Per la gestione del rischio di riciclaggio all’interno degli studi, la normativa fornisce delle indicazioni su come prevenirlo e contrastarlo talvolta in maniera dura, ma non dimentichiamoci, che questa tipologia di rischio, il professionista la deve gestire in proprio ricordandosi le gravissime ripercussioni in termini del suo coinvolgimento in operazioni illecite del cliente e soprattutto in termini di ricadute reputazionali.
In tal senso, ogni professionista è chiamato ad assumersi la responsabilità delle sue modalità con cui gestire questi rischi concreti, senza pensare che tali modalità siano da confondere con altri adempimenti a carico dei soggetti che magari assistono, perchè queste indicazioni normative, e quindi la legge antiriciclaggio, hanno lo scopo di proteggere i professionisti dal rischio di coinvolgimenti dolorosi nelle attività illecite del cliente, con importantissime e spesso trascurate modalità di applicare i vari obblighi in funzione della specifica situazione.
In pratica, rischio basso misure ordinarie, rischio alto misure rafforzate.

E questa valutazione spetta esclusivamente al professionista e non ad altri.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *