indicatori di anomalia antiriciclaggio

A cosa servono gli indicatori di anomalia per la normativa antiriciclaggio?

Di: Cesare Montagna – Redazione Veda

Come mi devo comportare?

Un quesito semplice che nella sua genuinità riassume tanto i dubbi quanto l’atteggiamento che il professionista deve tenere in materia  di antiriciclaggio nel momento stesso in cui il cliente entra dalla porta del proprio studio. Ciononostante le problematiche relative alla materia sono invero non così semplici ed immediate.
La dimensione internazionale del fenomeno, l’accentuarsi dello stesso in un periodo di insicurezza economica ed il continuo evolversi della materia sul piano normativo sono tutti aspetti che contribuiscono a rendere più difficoltoso l’approccio del professionista, a cui al tempo stesso è richiesto anche un ulteriore ruolo di sorvegliante.

Inutile perciò nascondere che l’incontro tra professionista e cliente viene ridisegnato alla luce delle nuove normative ed è perciò un bene che egli stesso sia in grado di gestire questi cambiamenti e possegga tutto quel bagaglio di informazioni necessarie al corretto svolgersi della propria attività lavorativa.

Per meglio affrontare la tematica ci viene in aiuto il Decreto del 16 aprile 2010 che prospetta in maniera particolareggiata una serie di indicatori di anomalia che servono al professionista per individuare comportamenti critici ai fini dell’obbligo di segnalazione sospetta:

Capire immediatamente chi si ha davanti

Il cliente è chiaramente il primo elemento di questo percorso ed è lui il protagonista indiscusso dell’iniziale approccio cui bisogna attenersi.
Come prima cosa bisogna capire chi si ha dinanzi.

In linea generale ogni tipo di rifiuto nel fornire informazioni ai fini dell’antiriciclaggio deve innalzare il livello di guardia e portare il professionista a valutare la segnalazione di operazioni sospette: se un cliente rifiuta di presentare documenti per l’esecuzione di una operazione oppure non vuole fornire indicazioni sulle modalità di pagamento della stessa o decide di rinunciare ad un’ operazione per via della richiesta di una documentazione dettagliata, significa che bisogna considerare ciascun elemento sopraindicato come indicatore di anomalia.
Chiaramente anche l’esibizione di documentazione palesemente contraffatta deve portare nella medesima direzione.

Anche alcuni aspetti meno consueti sono contemplati nella norma: ad esempio se un cliente dimostra un’inusuale conoscenza tecnica delle normative di riferimento ciò può significare un interessamento atipico alla tematica e sottintendere a propria volta un interesse occulto sulle cui conseguenze si era già precedentemente documentato.
Al tempo stesso però, una conoscenza eccessivamente lacunosa da parte del cliente della natura della prestazione richiesta può indicare che la persona entrata nello studio stia in realtà agendo per conto terzi.
E’ chiaro dunque che alcuni criteri di riferimento devono nascere da un’attenta valutazione personale da parte del professionista pur essendo il compito della norma quello di rendere i parametri di giudizio il più uniformi possibili ed il meno soggettivi possibile.

Le richieste del cliente

Anche in questo caso gli indicatori di anomalia transitano in una scala che va da un livello di anomalie maggiormente evidenti a dei sentori più sottili e problematici nella loro individuazione.

Se un cliente richiede una prestazione o il compimento di un’operazione aventi oggetto o scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente stesso questo è già da considerarsi un indicatore di anomalia. L’ acquisto di beni di elevato valore a fronte di un patrimonio dichiarato non coerente costituisce, va da sé, un altro esempio facente capo all’esempio precedente.
Oltre questi casi che riguardano una evidente sproporzione tra patrimonio del cliente ed operazioni o movimenti di denaro richiesti, ne sono citati altri che si concentrano sulle transazioni finanziarie di notevole importo che però non sono giustificate dall’oggetto della società cui fa capo il cliente ed altri ancora sulla richieste di operazioni inconsuete se non proprio anomale.
In altri momenti è la componente geografica a dover attirare l’attenzione, specie nei casi di operazioni effettuate in posti lontani dalla zona di residenza o dalla sede effettiva del cliente, ma non solo, si pensi al cliente che evita contatti diretti con il professionista ed agisce tramite terzi per mezzo di procure o deleghe.

 Altri indicatori di anomalia

Un altro nodo fondamentale della questione è quello legato alle modalità con cui il cliente è intenzionato a regolare i pagamenti per la prestazione ricevuta: il ricorso al contante per importi rilevanti, a libretti di deposito al portatore, o valuta estera ed oro possono considerarsi degli indicatori di anomalie, così come l’utilizzo frequente ed ingiustificato di moneta elettronica.

Non sono da meno gli indicatori di anomalie riguardanti la costituzione o l’amministrazione di imprese, società, trust o enti analoghi la cui titolarità è soggetta a continui cambiamenti oppure i casi di operazioni contabili sospette il cui scopo è spesso quello di occultare disponibilità finanziarie.

In questo quadro veloce e riassuntivo è possibile però già notare quante siano le variabili di cui dover tenere conto e come evidentemente la conoscenza delle stesse sia diventata una componente fondamentale nel lavoro quotidiano di un professionista.

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